Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo A) dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 13.6.2025; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: - della nota della Legione Carabinieri Lazio - Comando Provinciale -OMISSIS-; - della nota della Questura di -OMISSIS-; - della nota della Direzione Investigativa Antimafia -OMISSIS-; - della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-; - della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-; C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: - il D.Lg. vo n. 159/2011, il D.Lg. vo n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9); Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 giugno 2025 - degli atti e provvedimenti già impugnati nonché: - quanto all’appalto affidato dall’ASL di -OMISSIS-, dell’annullamento in autotutela della determina n. -OMISSIS- del 9.5.2025 recante aggiudicazione dei lavori di intervento di adeguamento antincendio ai sensi del DM 19.3.2015 presso il P.O. di -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2025 - degli atti e provvedimenti già impugnati nonché: - del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28.05.2025 avente ad oggetto lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-- CIG -OMISSIS-CUP -OMISSIS- - Bando Recap, a seguito di interdittiva antimafia, emesso dal Comune di -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2025 - degli atti e provvedimenti già impugnati nonché: - del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-/2025 dell’08.07.2025, recante risoluzione contrattuale dei lavori di “Realizzazione di un nuovo asilo nido sito in Via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS-” - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. CIG -OMISSIS- – CUP -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 settembre 2025 - del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione regionale del Lazio, numero iscrizione -OMISSIS- Prot. n.-OMISSIS-2025 dell’11.09.2025, recante la cancellazione dalla Cat. 2-bis della società ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2025 - della determina n. -OMISSIS-del 14.11.2025 del Comune di -OMISSIS- recante l’affidamento della realizzazione di un nuovo asilo nido sito in via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS- - Missione 4 istruzione e ricerca all'impresa seconda classificata -OMISSIS- S.r.l. a seguito della risoluzione contrattuale della precedente aggiudicataria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2025 - del provvedimento del 21.11.2025 emesso dal Comune di -OMISSIS- con cui è stato risolto il contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28.05.2025 “lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-” - CIG: -OMISSIS- CUP: -OMISSIS- - Bando Recap, a seguito di interdittiva antimafia;

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva e, con motivi aggiunti, annullamento di un'aggiudicazione, risoluzioni di contratti pubblici, cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nuova aggiudicazione a impresa seconda classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e stazioni appaltanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'informativa antimafia prefettizia deducendo violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 41, 42 e 97 Cost., difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento e inattualità degli elementi indiziari. Ha sostenuto che i rapporti con soggetti controindicati riguardassero persone diverse dal legale rappresentante, dipendenti privi di poteri decisionali, familiari estranei alla gestione e fatti risalenti o conclusi con assoluzioni o archiviazioni. Ha inoltre dedotto che la Prefettura avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, ritenendo gli eventuali contatti meramente occasionali. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti consequenziali: l'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell'ASL, le risoluzioni di contratti disposte da un Comune, la cancellazione dalla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la successiva aggiudicazione dei lavori all'impresa seconda classificata. In relazione a uno dei contratti affidati a un raggruppamento temporaneo, ha sostenuto che la società avrebbe dovuto essere sostituita anziché subire la risoluzione. Avverso l'ultima risoluzione ha dedotto anche la violazione delle garanzie partecipative e l'obbligo dell'amministrazione di consentire la conclusione dei lavori già iniziati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Quanto all'interdittiva, ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia fondata su un quadro indiziario complessivo, numeroso e temporalmente articolato, valutabile secondo il criterio del più probabile che non e senza necessità di una condanna penale definitiva o della prova di un'effettiva infiltrazione. Il rischio può derivare anche da rapporti intrattenuti da dipendenti o da soggetti formalmente privi di poteri decisionali, soprattutto quando tali soggetti gravitino stabilmente nell'impresa. Nel caso concreto, particolare rilievo è stato attribuito al figlio del legale rappresentante, già responsabile tecnico e indicato dallo stesso legale rappresentante come amministratore di fatto, nonché ai suoi rapporti con soggetti vicini alla criminalità organizzata. La risalenza di alcuni fatti, le assoluzioni o l'archiviazione di taluni procedimenti non hanno neutralizzato il quadro complessivo, nel quale assumeva rilievo anche la partecipazione della società a un consorzio destinatario di interdittiva antimafia, indipendentemente dall'esecuzione di appalti da parte della società consorziata. È stata ritenuta legittima anche la mancata applicazione della prevenzione collaborativa: l'art. 94-bis riguarda situazioni di agevolazione occasionale, mentre la motivazione prefettizia evidenziava contatti non occasionali e una contiguità strutturale protrattasi nel tempo. Quanto agli atti consequenziali, il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulle risoluzioni contrattuali adottate per sopravvenuta interdittiva, trattandosi dell'esercizio di un potere pubblicistico volto a prevenire rapporti con imprese esposte a rischio mafioso. Ha respinto le censure di illegittimità derivata perché l'interdittiva è stata ritenuta legittima. Ha inoltre escluso che il Comune dovesse sostituire automaticamente la società mandante nel raggruppamento: la sostituzione presupponeva la comunicazione del raggruppamento e la prova dell'estromissione o sostituzione con soggetto qualificato, circostanze non verificatesi. La cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali è stata ritenuta legittimamente fondata anche sull'informativa antimafia, in ragione dell'equiparazione degli effetti di comunicazione e informazione antimafia e dell'incapacità giuridica derivante dall'interdittiva nei rapporti con la pubblica amministrazione. Infine, la risoluzione del contratto già in corso è stata ritenuta atto vincolato ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011: l'amministrazione non poteva consentire la prosecuzione dei lavori né era tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo e del Comune, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    L'informativa antimafia può essere adottata sulla base di elementi sintomatico-presuntivi dai quali emerga, secondo una valutazione prognostica e complessiva, il pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di provare l'infiltrazione già avvenuta.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata [...] l'osservanza [...] di una o più delle seguenti misure

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione o un condizionamento occasionale; la loro mancata applicazione può risultare motivata anche indirettamente dalle ragioni poste a fondamento dell'interdittiva, quando evidenzino un rischio stabile o strutturale.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Stabilisce l'equiparazione quoad effectum tra comunicazione e informazione antimafia, consentendo che gli effetti interdittivi rilevino anche nei procedimenti amministrativi conseguenti.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Gli effetti dell'interdittiva antimafia si estendono alle attività e ai rapporti amministrativi contemplati dalla disposizione, compresa la permanenza in albi abilitanti ai rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 [...] revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite

    Quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa emergono dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante deve sciogliere il rapporto, senza poter consentire la prosecuzione dei lavori fino alla conclusione.

  • art. 95 d.lgs. 159/2011

    entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto

    La disposizione consente la sostituzione dell'impresa colpita da interdittiva in determinate condizioni, ma non elimina gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina dei raggruppamenti e la necessità degli adempimenti del raggruppamento.

  • art. 97 d.lgs. 36/2023

    di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata

    La sostituzione del componente del raggruppamento che abbia perso i requisiti richiede che il raggruppamento informi la stazione appaltante e dimostri l'estromissione o sostituzione con un soggetto qualificato, nel rispetto dell'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento prefettizio espone in modo adeguato il quadro indiziario complessivo e le ragioni del rischio di infiltrazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non trova applicazione quando l'atto consequenziale è vincolato e l'amministrazione non dispone di alternative rispetto allo scioglimento del contratto imposto dall'interdittiva.

Massime di principio

  • L'informativa antimafia interdittiva ha natura altamente preventiva: non richiede la prova dell'infiltrazione mafiosa consumata, ma un quadro di elementi sintomatico-presuntivi, valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, dal quale emerga il pericolo di condizionamento dell'impresa.
  • Il pericolo di infiltrazione può essere desunto anche da rapporti intrattenuti con soggetti controindicati da dipendenti o da persone formalmente prive di poteri decisionali, quando tali soggetti gravitino stabilmente nell'impresa o risultino in concreto collegati alla sua gestione; non è necessario che il rapporto riguardi direttamente il legale rappresentante.
  • La risalenza dei fatti, le assoluzioni o l'archiviazione di singoli procedimenti non impongono l'esclusione del rischio infiltrativo quando la valutazione prefettizia, considerata nel suo complesso, evidenzi una pluralità di rapporti e contatti non occasionali protrattisi nel tempo.
  • Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono riferibili alle situazioni di agevolazione occasionale; la loro mancata applicazione può essere motivata anche implicitamente attraverso le ragioni dell'interdittiva, se queste evidenziano un condizionamento stabile o una contiguità strutturale.
  • La sopravvenuta interdittiva antimafia attribuisce alla stazione appaltante un potere pubblicistico di scioglimento del rapporto contrattuale, sottoposto alla giurisdizione amministrativa; l'amministrazione non può consentire la prosecuzione dei lavori, mentre l'eventuale sostituzione dell'impresa interdetta in un raggruppamento richiede la comunicazione e la prova degli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
  • L'interdittiva antimafia determina una particolare incapacità giuridica nei rapporti con la pubblica amministrazione e può legittimare, oltre allo scioglimento dei contratti, la cancellazione dell'impresa da un albo abilitante, anche quando il provvedimento presupposto sia un'informazione antimafia e non una comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.