Cassazione Civile, Ordinanza n. 16183/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2003 e per omesso versamento di importi liquidati in base all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (condono tombale). La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notificazione della cartella; la CTR aveva confermato l’annullamento, osservando che il vizio di notifica, poiché la contribuente si era costituita solo per farlo valere, comportasse di per sé l’accoglimento del ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 7 l. n. 890/1982, 2700 c.c., 139 e 221 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto invalida la notifica; (2) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 7 l. n. 890/1982, 156 c.p.c. per non avere considerato che, anche ove invalida, la notifica era stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo stata la cartella tempestivamente impugnata con censure formali e sostanziali.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo preliminare e assorbente rispetto al primo. Ha ribadito che la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per raggiungimento dello scopo quando dalla notificazione invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione. Nel caso concreto la contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella deducendo sia vizi formali, tra cui l’invalidità della notifica, sia censure sostanziali; non aveva però eccepito decadenza del potere accertativo né prescrizione del credito. La CTR, annullando l’atto sul presupposto che l’impugnazione fosse avvenuta solo per far valere il vizio di notifica, si è discostata da tali principi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
norma richiamata per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e del relativo vizio dedotto in cassazione
art. 7 l. n. 890/1982
richiamata insieme alle altre norme sulla notificazione per contestare la valutazione di invalidità del procedimento notificatorio
art. 2700 c.c.
richiamato nel primo motivo in relazione all’efficacia probatoria dell’atto notificatorio
art. 139 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma sulla notificazione a mani proprie o presso il domicilio
art. 221 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di verificazione e contestazione dell’autenticità/riconoscibilità dell’atto
art. 156 c.p.c., comma 2
la nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 9 l. n. 289/2002
richiamato come base normativa del condono tombale cui si riferivano gli importi iscritti a ruolo
Massime di principio
- La nullità o inesistenza della notificazione di un atto impositivo è sanata ex art. 156 c.p.c. quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell’atto, conoscenza desumibile anche dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso l’atto stesso.
- La notificazione dell’atto tributario è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo: il vizio notificatorio è quindi irrilevante se lo scopo della notificazione, cioè la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, è stato comunque raggiunto.
- La sanatoria del vizio di notifica non incide sulla validità sostanziale dell’atto né impedisce il decorso di decadenze o prescrizioni eventualmente già maturate; tali eccezioni devono essere specificamente dedotte.
- Se il contribuente impugna tempestivamente la cartella deducendo sia vizi formali sia censure di merito, non è corretto ritenere che la costituzione sia avvenuta soltanto per contestare la notifica, potendo invece operare la sanatoria del vizio notificatorio.
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