Sentenza del 03/03/2017 n. 5411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e la falsa applicazione dell'art. 15, comma 8, della L. n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini per l'impugnazione prevista per le controversie definibili mediante condono, respingendo l'eccezione di tardività dei ricorsi presentati dalla società. Secondo l'Agenzia, invece, gli avvisi relativi all'anno d'imposta 1997, notificati il 16 gennaio 2003, non rientravano nell'ambito temporale della sospensione prevista dalla normativa sul condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, riguardanti il merito degli accertamenti. Ha stabilito che l'art. 15 della L. n. 289/2002 si applicava agli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2002, per i quali al momento dell'entrata in vigore della legge fosse ancora pendente il termine di sessanta giorni per proporre ricorso. Gli avvisi relativi al 1997 erano invece stati notificati il 16 gennaio 2003 e non potevano beneficiare della sospensione, neppure in base all'estensione prevista dalla L. n. 350/2003, riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre la società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d
Disposizione posta a fondamento degli avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito imponibile della società ai fini Irpeg e Ilor per l'anno 1997.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Prevede il termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto per proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale. La Corte ha ritenuto che tale termine non fosse sospeso nel caso concreto.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, commi 1 e 8
gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso
La norma riguarda gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2002 per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, fosse ancora pendente il termine per proporre ricorso. Non si applica agli avvisi notificati nel 2003.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48
relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, si applicano anche agli avvisi di accertamento... per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso
L'estensione della disciplina del condono riguarda gli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, notificati nel 2003 e ancora impugnabili al 1° gennaio 2004. Non comprende gli avvisi relativi al periodo d'imposta 1997.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta. La Corte lo ha applicato perché i ricorsi tributari originari erano tardivi.
Massime di principio
- Le sospensioni o proroghe dei termini processuali previste da norme di condono devono essere interpretate restrittivamente e si applicano solo agli atti, periodi d'imposta e condizioni temporali espressamente previsti dalla legge.
- Per stabilire se una controversia beneficia di una sospensione dei termini occorre verificare la data di notifica dell'atto, il periodo d'imposta interessato e se, alla data indicata dalla norma, il termine ordinario per ricorrere fosse ancora pendente.
- La notifica di un avviso dopo la data limite prevista dalla legge può escludere la sospensione, anche se l'avviso riguarda un periodo d'imposta precedente.
- Se il ricorso tributario è proposto oltre il termine ordinario e non opera una specifica sospensione, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità per tardività; in sede di legittimità, la sentenza può essere cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
- Quando la decisione viene definita per una questione preliminare di ammissibilità, le questioni relative al merito dell'accertamento possono rimanere assorbite e non essere esaminate.
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