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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35130/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorsi per cassazione impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate in primo grado: la Lo Manto contestava la dichiarazione di responsabilità e la motivazione fattuale (credibilità della vittima Parla e valutazione di un intercettativo), nonché l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Zaffuto deduceva inosservanza o errata applicazione di norme e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione di attenuanti (art. 62 n.4 c.p., art. 114 c.p.), della causa di esclusione della colpevolezza per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.1 c.p., e alla qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che si sarebbe dovuto configurare furto o tentativo di rapina).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per pluralità di motivi: i motivi erano generici e in massima parte mera riproduzione dei catenacci d'appello (tecnica copia-incolla), mancanti della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e senza un confronto argomentato con la motivazione della Corte d'appello. È stata richiamata la situazione di "doppia conforme" tra primo grado e appello, che rafforza la valutazione di congruità delle decisioni di merito. Per l'inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del procedimento e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È invece stata rigettata la richiesta delle parti civili di condanna alle spese avanzata contro le ricorrenti, poiché le parti civili non hanno prodotto attività difensiva sostanziale in Cassazione oltre alla mera richiesta di conferma.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; usato come norma procedurale sul formato della trattazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme alle norme sul procedimento di trattazione; contesto procedurale per il mancato svolgimento dell'udienza pubblica

  • art. 581 c.p.p.

    Richiesto il rispetto dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso (lett. c) e lett. d)); la Corte ha ritenuto i motivi generici e ripetitivi, quindi inidonei

  • art. 591 c.p.p.

    Collegamento procedurale che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; richiamato per il vizio di genericità dei motivi

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante della particolare tenuità del danno: invocata dalla difesa Zaffuto ma ritenuta non applicabile dalla Corte di merito, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante del contributo di minima importanza: dedotta dalla difesa ma esclusa in sede di merito; la Cassazione ha ritenuto la questione già adeguatamente affrontata e le doglianze generiche

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: invocata ma la Corte d'appello ha motivato il suo non riconoscimento; la Cassazione ha ritenuto la contestazione generica e inammissibile

  • art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.

    Aggravante contestata dalla difesa Zaffuto: la qualificazione e l'applicazione dell'aggravante sono state ritenute corrette dalla Corte d'appello e la Cassazione ha giudicato le censure generiche e infondate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese e la fissazione di ammenda in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare le ricorrenti al pagamento di 3.000 euro

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve essere specifico: è necessario esporre in modo argomentato le ragioni di fatto e di diritto e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione dell'appello o il copia-incolla rende il ricorso inammissibile
  • La c.d. "doppia conforme" (conferma della responsabilità in primo grado e in appello con analoghi criteri probatori) rende più difficile ottenere l'ammissione del ricorso se non si individuano errori specifici di diritto o incongruenze motivate
  • Le censure relative a valutazioni di fatto (credibilità di testimoni, ruolo nell'azione del coimputato, apprezzamento probatorio) devono mostrare chiaramente in che cosa la motivazione del giudice sia illogica, contraddittoria o manifestamente errata; altrimenti verranno ritenute generiche
  • Le questioni di diritto (es. applicazione di attenuanti, qualificazione del reato, applicazione di aggravanti) vanno formulate puntualmente indicando la norma, il vizio di applicazione e gli elementi probatori rilevanti; anche qui la genericità comporta l'inammissibilità
  • Il rischio di condanna alle spese e di ammenda in caso di ricorso manifestamente inammissibile è reale: valutare con cautela la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
  • Per ottenere la liquidazione delle spese in favore della parte civile in Cassazione, è necessario che la parte civile svolga un'attività difensiva sostanziale (memorie argomentate); la mera richiesta di conferma non è sufficiente

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