Cassazione Penale, Ordinanza n. 01688/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione di responsabilità già resa nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Nel ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, e comunque risultavano generiche e indeterminate perché non indicavano gli specifici elementi posti a fondamento delle doglianze, in violazione dei requisiti di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; l'assenza di indicazione degli elementi posti a base della censura impedisce al giudice di impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese in sede di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza; la mera enunciazione di vizi di legge o di motivazione, priva di contenuto concreto, è insufficiente.
- La genericità o indeterminatezza delle doglianze impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il proprio controllo e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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