Sentenza n. 2715/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 54634 del 16/07/2025, recentemente conosciuto, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Frida Kahlo; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Frida Khalo, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93771 del 1° dicembre 2026, di conferma di esecutività del decreto prot. n. 54634 del 16/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Scolastico Frida Khalo, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il diniego della parità scolastica adottato nei confronti dell’Istituto privato Frida Kahlo, nonché gli atti connessi e presupposti, deducendo che il mancato riconoscimento avrebbe arrecato loro un pregiudizio irreparabile, impedendo la conclusione dell’anno scolastico presso una scuola paritaria. Hanno fatto leva sull’affidamento derivante dal decreto presidenziale cautelare che aveva consentito provvisoriamente all’istituto di operare in regime di parità e sull’avvio delle attività didattiche. Il TAR ha esaminato d’ufficio e su eccezione dell’Amministrazione la sussistenza della legittimazione attiva, rilevando che il procedimento di riconoscimento della parità scolastica intercorre esclusivamente tra l’Amministrazione e il soggetto gestore dell’istituto. Gli studenti non hanno presentato l’istanza, non sono destinatari del preavviso di rigetto o del diniego, non partecipano direttamente all’istruttoria e non sono gravati dall’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per la parità. La loro posizione deriva invece dal rapporto contrattuale con l’istituto per l’erogazione del servizio scolastico e consiste in un vantaggio soltanto riflesso rispetto all’esercizio del potere amministrativo. È stata inoltre esclusa la possibilità di fondare la legittimazione autonoma sull’affidamento maturato durante la fase cautelare, poiché i decreti presidenziali ex art. 56 c.p.a. avevano natura interinale e provvisoria e non erano idonei a consolidare l’utilità conseguita. Il rapporto degli studenti con la controversia avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, rilevare mediante intervento nel giudizio promosso dal gestore, ma non consentiva loro di far valere in nome proprio la posizione sostanziale spettante a quest’ultimo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego della parità scolastica. Ha ritenuto che la legittimazione processuale presupponga la titolarità di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dall’esercizio del potere, nonché una lesione concreta e attuale direttamente riferibile all’atto impugnato. Nel procedimento di riconoscimento della parità, la posizione di interesse legittimo pretensivo appartiene esclusivamente al gestore dell’istituto, quale soggetto che presenta l’istanza, interloquisce nel procedimento, assolve agli obblighi dichiarativi e dimostra il possesso dei requisiti. Gli studenti sono titolari di un rapporto contrattuale con l’istituto e subiscono soltanto effetti indiretti o riflessi. Il TAR ha escluso che le conseguenze organizzative e personali derivanti dall’avvio dell’anno scolastico possano trasformare tale interesse di fatto in una posizione legittimante, anche perché l’utilità era stata conseguita in via meramente cautelare e provvisoria. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000 oltre accessori in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento è proponibile soltanto da chi sia titolare della legittimazione e dell’interesse al ricorso.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando difetta una condizione dell’azione, quale la legittimazione ad agire.
art. 56 c.p.a.
Il decreto presidenziale cautelare ha natura interinale e provvisoria; se non è confermato dal collegio, non consolida gli effetti favorevoli medio tempore prodotti né fonda un affidamento giuridicamente tutelabile alla loro conservazione.
art. 28 c.p.a.
Il soggetto titolare di una posizione connessa o dipendente da quella dedotta in giudizio può, ricorrendone i presupposti, intervenire nel giudizio promosso dal titolare del rapporto amministrativo, senza per ciò solo acquisire legittimazione autonoma all’impugnazione.
art. 39 c.p.a.
Consente l’applicazione al processo amministrativo del principio di cui all’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Esclude l’azione autonoma di chi mira a produrre effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto, titolare del rapporto amministrativo controverso.
art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L’istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal gestore, persona fisica o rappresentante legale dell’ente pubblico o privato; tale previsione individua il titolare della posizione pretensiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
Gli obblighi relativi alla permanenza dei requisiti e alla comunicazione delle variazioni nella gestione, organizzazione e funzionamento della scuola gravano sul gestore, confermandone la titolarità del rapporto amministrativo.
art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica grava sul gestore dell’istituto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è rivolto al destinatario del procedimento di riconoscimento, individuato nel soggetto gestore dell’istituto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio, legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; richiedono una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita e una lesione concreta, attuale e direttamente riferibile all’atto impugnato.
- Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il soggetto gestore dell’istituto è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo e della legittimazione autonoma all’impugnazione, poiché presenta l’istanza, partecipa all’istruttoria, assolve agli obblighi dichiarativi e dimostra il possesso dei requisiti richiesti.
- Gli studenti iscritti a un istituto privato privo della parità scolastica sono titolari di una posizione contrattuale nei confronti dell’istituto e di un interesse soltanto riflesso rispetto al procedimento amministrativo; tale posizione non attribuisce loro, in assenza di una specifica previsione legislativa, la legittimazione autonoma a impugnare il diniego rivolto al gestore.
- Il titolare di un interesse di fatto o di una posizione giuridica connessa a quella oggetto del giudizio non può far valere in nome proprio la posizione amministrativa spettante a un altro soggetto; ove ne ricorrano i presupposti, può partecipare al giudizio mediante intervento ai sensi dell’art. 28 c.p.a.
- Il decreto presidenziale cautelare ex art. 56 c.p.a. produce effetti meramente interinali e provvisori e, se non è confermato dal collegio, non consolida l’utilità temporaneamente conseguita né fonda un affidamento giuridicamente tutelabile alla sua conservazione.
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