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Sentenza

Sentenza n. 2733/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - della determina 23.11.2022 prot. n. 0548231/2022 notificata nella residenza dell’interessato in data 29.11.2022, con la quale la Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ha disposto la perdita del grado del sig. -OMISSIS- “per rimozione” con le decorrenze indicate nell’atto stesso; - tutti gli atti del procedimento disciplinare come meglio descritti nella parte in fatto; - di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202300939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina della Guardia di Finanza che ha disposto la perdita del grado per rimozione, con decorrenza retroattiva ai fini giuridici e modifica della causa di cessazione dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 1392, comma 2, e dell’art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.lgs. 66/2010, nonché della circolare della Guardia di Finanza n. 1/2006, sostenendo la decadenza e la tardività dell’azione disciplinare. In particolare, il ricorrente ha affermato che l’amministrazione conosceva i fatti contestati già dal marzo 2013, quando era stata adottata la sospensione dal servizio in relazione a un procedimento penale, e che avrebbe invece atteso fino al 2022 per contestare gli addebiti. Ha inoltre sostenuto che la definizione del processo penale per prescrizione non avrebbe prodotto un giudicato sui fatti e che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere autonomamente sulla base degli atti d’indagine già acquisiti. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, violazione dell’art. 1357 d.lgs. 66/2010 e difetto di proporzionalità, contestando l’applicazione della massima sanzione di stato in ragione del tempo trascorso, della restituzione della somma oggetto della contestata dazione e dei precedenti positivi di carriera. Gli addebiti riguardavano la ricezione, insieme ad altro militare e tramite un’avvocata quale intermediaria, della somma di 30.000 euro quale compenso per un intervento volto a risolvere positivamente un accertamento fiscale riguardante una società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha interpretato l’art. 1393 c.o.m. nel senso che, quando il procedimento disciplinare riguarda fatti connessi a un procedimento penale e, in particolare, comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio, la sospensione del procedimento disciplinare è doverosa, anche in assenza di un formale atto di differimento. Ha quindi ritenuto che il procedimento fosse rimasto almeno implicitamente sospeso sino al 3 marzo 2022, data in cui l’amministrazione aveva acquisito piena conoscenza della sentenza penale conclusiva. La contestazione disciplinare, notificata il 9 maggio 2022, era intervenuta dopo 67 giorni e quindi entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392 c.o.m.; la censura di decadenza e tardività è stata pertanto respinta. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la sanzione in relazione alla gravità delle condotte, al grave nocumento arrecato all’immagine e al prestigio della Guardia di Finanza e all’interesse pubblico a non mantenere nel Corpo un militare autore di condotte incompatibili con le funzioni istituzionali di contrasto e repressione dell’illegalità. La scelta e la graduazione della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili soltanto per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il decorso del tempo, la restituzione della somma e i precedenti positivi di carriera non sono stati ritenuti idonei a superare la gravità e l’incompatibilità delle condotte con i requisiti morali e caratteriali richiesti per l’appartenenza al Corpo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il motivo non è stato accolto.

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il termine per contestare gli addebiti disciplinari, decorrente dalla piena conoscenza della sentenza penale nei casi considerati, è stato ritenuto rispettato: la contestazione è intervenuta entro 90 giorni dal 3 marzo 2022.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. ... Il procedimento non è comunque promosso e, se già iniziato, è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ... ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

    La sospensione del procedimento disciplinare è doverosa, anche implicitamente e senza un formale atto di differimento, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma per fatti inerenti allo svolgimento delle funzioni e ai doveri di servizio.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    La norma individua le sanzioni disciplinari di stato; la perdita del grado per rimozione è stata ritenuta coerente con la gravità delle condotte accertate.

  • art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente nel motivo relativo alla decadenza e alla tardività, ma il TAR non ha ritenuto fondate le censure.

  • art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato nell’atto impugnato per stabilire la decorrenza, ai soli fini giuridici, della perdita del grado dalla data della sospensione precauzionale dall’impiego.

  • art. 923, comma 5, d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato nell’atto impugnato per modificare la causa di cessazione dal servizio con decorrenza dal collocamento in congedo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento dei dati personali relativi alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il procedimento disciplinare militare riguarda fatti connessi a un procedimento penale e relativi a comportamenti tenuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’adempimento dei doveri di servizio, la sospensione del procedimento disciplinare è doverosa anche in assenza di un formale atto di differimento.
  • Nei casi in cui il procedimento disciplinare sia sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla piena conoscenza, da parte dell’amministrazione, della sentenza penale irrevocabile o del provvedimento conclusivo previsto dalla legge; la contestazione notificata entro il termine di 90 giorni da tale conoscenza è tempestiva.
  • La valutazione della gravità delle condotte e la scelta della sanzione disciplinare di stato rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione militare e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti.
  • Condotte di ricezione di denaro collegate all’intervento illecito o millantato presso un’amministrazione fiscale possono essere ritenute incompatibili con l’appartenenza alla Guardia di Finanza e idonee a giustificare la perdita del grado per rimozione, in ragione del pregiudizio arrecato all’immagine e al prestigio del Corpo; i precedenti positivi di carriera e la restituzione della somma non impongono, di per sé, una sanzione meno grave.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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