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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37290/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: carenza e insufficienza dei gravi indizi in rapporto alla contestata associazione per delinquere (art. 74 DPR 309/90), in quanto le prove sarebbero basate solo su intercettazioni riguardanti principalmente altri soggetti; mancata dimostrazione del contributo stabile e della consapevolezza di far parte del sodalizio; assenza di elementi specifici circa le singole fattispecie (quantitativi, modalità di consegna) contestate al capo relativo; vizio di motivazione circa la differenziazione tra associazione e semplice concorso; assenza di esigenze cautelari attuali rilevanti (incensuratezza, risalenza temporale dei fatti). Contestazione anche della scelta della misura (custodia in carcere).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria a carico del ricorrente: videoriprese, intercettazioni ambientali e telefoniche richiamate puntualmente, e gli apporti informativi del collaboratore di giustizia hanno evidenziato l'esistenza dell'organizzazione capeggiata da Cuscinà e la partecipazione del Chiarenza. In particolare è stato valorizzato il rapporto stabile di fornitura fra Chiarenza e il capo dell'organizzazione (compresi acquisti rateizzati/"a credito"), la frequenza di contatti e gli accessi all'abitazione del capo, elementi da considerarsi facta concludentia idonei a provare un vincolo associativo anche se privo di formale patto. La Corte ha ricordato che, in sede cautelare, è sufficiente il requisito della gravità indiziaria e che non si applicano integralmente i criteri di precisione e concordanza dell'art. 192 comma 2 per il giudizio di merito. Quanto alle esigenze cautelari, è stata richiamata la presunzione relativa di pericolosità prevista per i reati associativi (art. 275 c.3) e la mancata acquisizione di elementi specifici idonei a superarla. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Norma che definisce delitti in materia di stupefacenti; utilizzata come riferimento per i reati specifici di detenzione e spaccio contestati. La Corte considera i singoli reati come parte del programma criminoso dell'associazione.

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Articolo sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ricorda che è caratterizzata da vincolo associativo permanente, organizzazione anche minima e programma criminoso continuato; l'appartenenza può risultare da "facta concludentia" (contatti, forniture stabili, divisione dei ruoli).

  • cod. proc. pen., art. 309

    art. 309 (procedura di riesame)

    Consente il riesame delle misure cautelari; qui il Tribunale del riesame ha confermato la misura e la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione del riesame.

  • cod. proc. pen., art. 273

    art. 273, comma 1 e 1-bis

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari. La Corte evidenzia che, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità indiziaria prevista dal comma 1 e che il comma 1-bis non richiama il comma 2 dell'art. 192, con la conseguenza che non sono richiesti, in sede cautelare, i medesimi standard di precisione e concordanza del giudizio di merito.

  • cod. proc. pen., art. 192

    L'art. 192 comma 2 impone per il giudizio di merito requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ricorda che tali requisiti non si applicano con identico rigore al giudizio cautelare, per il quale sufficiente è la sola gravità indiziaria.

  • cod. proc. pen., art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio) basata sui contatti e le attività illecite.

  • cod. proc. pen., art. 275

    art. 275, comma 3 (ultima parte)

    Prevede presunzioni relative in relazione ai reati associativi: in particolare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare, superabili solo mediante elementi specifici contrari. La Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione e la mancata dimostrazione in senso opposto.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94

    art. 94 co. 1-ter disp. att. cod.

    Richiamata per gli adempimenti post-sentenza relativi alle spese e alla esecuzione delle statuizioni pecuniarie.

Massime di principio

  • In sede cautelare è richiesto il solo requisito della gravità indiziaria (art. 273 c.1); non si richiede il livello di precisione e concordanza tipico del giudizio di merito (art. 192 c.2), salvo che il legislatore o la fattispecie non impongano diversamente.
  • Per i reati associativi (art. 74 DPR 309/90) l'appartenenza al sodalizio può emergere da 'facta concludentia' (contatti continui, frequenza di rapporti, impiego stabile di forniture, ruoli e divisione dei compiti) e non occorre un patto formale.
  • Rapporti di fornitura stabili, ricorrenti o con modalità quali acquisti "a credito" possono essere interpretati come contributo durevole al sodalizio, idoneo a superare la soglia del semplice rapporto contrattuale e integrare la partecipazione all'associazione.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica soltanto la logicità e la coerenza della motivazione che le utilizza.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi di associazione per delinquere, la difesa dovrebbe produrre elementi specifici che dimostrino la mancata stabilità del vincolo (es. prova di rapporti sporadici, mancanza di ripetute forniture, alternative lecite, testimonianze o documentazione che escludano l'affidamento continuativo del gruppo sul soggetto).
  • La presunzione relativa di pericolosità connessa ai delitti associativi rende più difficoltoso sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive; per ottenere tale sostituzione occorrono elementi concreti che smentiscano le esigenze cautelari.
  • Se i fatti contestati sono fondati prevalentemente su intercettazioni e videoriprese, è cruciale per la difesa contestarne la interpretazione fattuale con elementi probatori contrari, o dimostrare l'erronea individuazione dei soggetti/ruoli nelle registrazioni.

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