Ordinanza n. 169/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - della nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- del 24 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, in pari data recapitata a mezzo P.E.C., recante “Istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 241/90 del 29.09.2025 e del 20.10.2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di revoca dell’incarico e trasferimento d’ufficio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, destinataria di un procedimento di revoca dell’incarico triennale di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria e successivamente trasferita d’ufficio, aveva chiesto l’accesso a documenti concernenti i turni di servizio del personale, le modifiche alla programmazione, una perquisizione straordinaria, una relazione sulle modalità custodiali e la corrispondenza relativa alla riorganizzazione del servizio. Dopo un primo riscontro con cui il DAP aveva dichiarato di non detenere i documenti richiesti, la Direzione della Casa di Reclusione aveva respinto le istanze richiamando l’art. 3, comma 1, lettere a), c) e g), del d.m. n. 115/1996, assumendo in via generale che la conoscenza degli atti avrebbe arrecato un pregiudizio concreto ed effettivo all’ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari. Con l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione del diniego, l’omessa valutazione analitica dei singoli documenti e l’illegittima preclusione indistinta all’accesso, prospettando anche la possibilità di oscurare i dati sensibili o non necessari alla tutela del proprio interesse difensivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di accesso. Ha riconosciuto alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti richiesti erano strettamente correlati al procedimento di revoca dell’incarico di cui era destinataria. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché il d.m. n. 115/1996 non prevede un’esclusione assoluta dell’accesso per le categorie indicate, ma subordina l’ostensione alla concreta sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La motivazione dell’Amministrazione era invece meramente astratta e si limitava a riprodurre il contenuto delle lettere a), c) e g) dell’art. 3, senza spiegare, per ciascun documento, quale specifico pregiudizio sarebbe derivato dalla conoscenza dell’atto. Il diniego era inoltre illegittimo perché riferito indistintamente a documentazione eterogenea, senza individuare la categoria di appartenenza e le ragioni di riservatezza proprie di ciascun documento. Il Collegio ha ritenuto altresì inammissibile l’integrazione motivazionale contenuta nella successiva nota del Direttore del 25 novembre 2025, qualificandola come motivazione postuma; in ogni caso, anche tale nota si limitava a ricondurre gli atti alle categorie normative senza illustrare il concreto conflitto con le esigenze di sicurezza. Il TAR ha annullato il diniego e ordinato al Ministero della Giustizia di ostendere, entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, gli atti richiesti, eventualmente apponendo omissis sui dati non strettamente necessari. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel corso del giudizio la domanda di accesso relativa ai documenti necessari alla tutela della posizione azionata.
art. 22 l. 241/1990
Fondamento della richiesta di accesso documentale; la ricorrente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, ravvisato dal Collegio nella correlazione tra i documenti e il procedimento di revoca dell’incarico.
art. 3, comma 1, d.m. 25 gennaio 1996, n. 115
Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti.
Le categorie di documenti relative all’ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari non sono sottratte all’accesso in modo assoluto: occorre verificare concretamente, con riferimento al singolo documento, se la conoscenza possa arrecare l’effettivo pregiudizio previsto dalla disposizione.
art. 91 c.p.c.
Le spese della fase seguono la soccombenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le clausole regolamentari che sottraggono all’accesso documenti per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non operano come preclusioni assolute: l’Amministrazione deve verificare e motivare il concreto pregiudizio derivante dalla conoscenza del singolo documento.
- Un diniego di accesso non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare o riprodurre la disposizione normativa che prevede l’esclusione, senza spiegare le ragioni specifiche per cui l’ostensione di ciascun documento comprometterebbe l’interesse pubblico protetto.
- Quando l’istanza riguarda documenti eterogenei, l’Amministrazione deve esaminarli individualmente, indicando per ciascuno la categoria normativa di riferimento e le concrete ragioni di riservatezza o sicurezza che ne giustificano l’eventuale sottrazione all’accesso.
- La tutela dell’ordine e della sicurezza può essere perseguita mediante l’ostensione parziale, con oscuramento dei dati e delle informazioni non necessari alla tutela dell’interesse conoscitivo del richiedente ma potenzialmente pregiudizievoli per l’interesse pubblico.
- La motivazione del diniego di accesso non può essere integrata in giudizio mediante una successiva relazione dell’Amministrazione; tale integrazione postuma è inammissibile e, comunque, non sana una motivazione originaria meramente apparente.
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