Sentenza n. 262/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - dell’atto in data 12.1.2018 (Reg -OMISSIS-) con cui il Comando Generale, Direzione Generale per il Personale Militare dell’Arma dei Carabinieri, apriva il procedimento per recupero dell’importo netto di euro 22.537,86 a seguito della sanzione della perdita del grado inflitta per motivi disciplinari a decorrere dal 6.10.2016; - della nota prot. -OMISSIS- del 19.4.2023 con cui veniva chiuso il predetto procedimento; - di ogni atto connesso, presupposto e successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di avvio e successiva conclusione del procedimento per il recupero di euro 22.537,86, conseguente alla sanzione disciplinare della perdita del grado
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto del 12 gennaio 2018 con cui era stato avviato il procedimento per il recupero dell'importo netto di euro 22.537,86, derivante dalla sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta con decorrenza dal 6 ottobre 2016, nonché la nota del 19 aprile 2023 di chiusura del procedimento e gli atti connessi. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha annullato in autotutela gli atti impugnati. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell'Amministrazione. Le spese sono state poste a carico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione delle circostanze che hanno determinato la cessazione della materia del contendere, e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela tutti gli atti oggetto di impugnazione, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela degli atti impugnati, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione che ha rimosso gli atti contestati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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