Cassazione Civile, Ordinanza n. 20156/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare di una società di fatto familiare, con cui era stato nominato un nuovo amministratore unico in sostituzione di un amministratore precedentemente revocato in sede cautelare. In primo grado l'impugnazione era stata dichiarata tardiva e la riconvenzionale accolta; in appello, invece, la deliberazione del 16.4.2011 era stata dichiarata nulla per difetto di unanimità nella modifica del contratto sociale, ritenendo che la sostituzione dell'amministratore pattiziamente designato richiedesse il consenso di tutti i soci, salvo il voto del socio in conflitto. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2252 c.c., sostenendo che la nomina del nuovo amministratore dovesse seguire il criterio maggioritario previsto dalle scritture sociali; (2) violazione degli artt. 2257 e 2259 c.c., prospettando che l'amministrazione spettasse disgiuntamente ai soci; (3) violazione del giudicato cautelare ex artt. 669-octies, 669-nonies e 700 c.p.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle scritture private del 1994 e 2001 e dal criterio maggioritario ivi previsto; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione dell'interpretazione delle scritture sociali e dei fatti di causa, oppure erano nuove, non pertinenti o prive di specifica critica al decisum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato nulla la deliberazione del 16.4.2011 relativa alla nomina del nuovo amministratore della società di fatto e aveva rigettato la domanda riconvenzionale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2252 c.c.
La modifica del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario; la nomina/sostituzione di un amministratore designato nel contratto sociale costituisce modifica che, in difetto di diversa pattuizione, esige l'unanimità.
art. 2257 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'amministrazione disgiuntiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non decisiva rispetto alla sentenza impugnata.
art. 2259 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che, una volta revocato l'amministratore designato pattiziamente, la sua sostituzione deve avvenire secondo le regole di modifica del contratto sociale, tenendo conto della neutralizzazione del voto del socio in conflitto di interessi.
art. 1372 c.c.
Il patto sociale che attribuisce la carica di amministratore produce effetti vincolanti nei confronti dei soci e può essere modificato solo secondo le regole del contratto sociale.
art. 1418, comma 2, c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello come base della nullità della deliberazione per mancanza del consenso di una parte necessaria alla modifica negoziale.
art. 360 c.p.c.
Le censure formalmente dedotte come violazione di legge o vizio motivazionale sono state ritenute, in sostanza, dirette a una rivalutazione del merito, quindi inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per dedurre l'omesso esame di un fatto/documento è necessario indicare specificamente il fatto storico e il dato da cui risulta, nonché il modo e il momento della sua deduzione nel giudizio di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Concorre agli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di fatto decisivo.
art. 669-octies c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso giudicato cautelare, ma senza incidenza sulla decisione di legittimità.
art. 669-nonies c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso giudicato cautelare, ma senza incidenza sulla decisione di legittimità.
art. 700 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per la revoca cautelare dell'amministratore, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente al decisum.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- La sostituzione di un amministratore nominato direttamente nel contratto sociale integra, di regola, una modifica del contratto stesso e richiede il consenso unanime dei soci, salvo che sia stato pattuito diversamente.
- In sede di legittimità non è consentito convertire formalmente una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione delle clausole sociali o di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento della sua discussione in causa e della sua decisività; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Una censura è inammissibile quando non colpisce una effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata oppure quando prospetta una questione nuova non trattata nei gradi di merito senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.
- La regolazione delle spese processuali è normalmente rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di per sé, sindacabile in cassazione.
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