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Sentenza

Sentenza n. 2023/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - limitatamente al lotto n. 49, della determina n. 202 del 10/11/2025 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, della «Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – dell’appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti secondo quanto previsto dalla Legge n. 354 del 1975, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare DM n. 65 del 10 marzo 2020, G.U. 4 aprile 2020, n. 90, della circoscrizione territoriale del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Periodo contrattuale 01/01/2026 -31/12/2027»; - del decreto Provveditoriale n. 146 del 28/08/2025 di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura sub a); - della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, nonché di caricamento documenti e modalità di accesso agli atti di gara; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e in modo particolare dei verbali nn. 1 del 29/08/2025, 2 del 29/08/2025, 3 del 01/09/2025, 5 del 03/09/2025 e 6 del 04/09/2025 relativi alla valutazione, validazione e pubblicazione delle offerte tecniche e alla verifica di anomalie; nonché dei verbali n. 1 del 04/09/2025 di apertura delle offerte economiche, 2 dell’11/09/2025 di “verifica delle giustificazioni offerte anomale” con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto – in sostituzione del RUP – non anomale le offerte dei concorrenti, 3, 4 e 5 del 12/09/2025 di esclusione ditta partecipante, attribuzione del punteggio economico e di proposta di aggiudica; - dei verbali nn. 1 del 15/09/2025 – 2 del 22/09/2025 – 3 del 29/09/2025 del seggio di gara, con i quali si è dato corso all’apertura ed all’esame delle buste amministrative dei concorrenti risultati primi e secondi in graduatoria; - delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota prot. 651.ID del 10/11/2025; - ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e del Capitolato speciale d’appalto ove interpretati nel senso di legittimare la nomina di commissari privi delle necessarie competenze tecniche e professionali nel settore specifico dell’appalto e l’attribuzione dei medesimi punteggi alle offerte tecniche delle aspiranti, mediante l’appiattimento delle valutazioni tecniche e la motivazione pleonastica e priva di specificità e differenziazione tra le diverse offerte; - di tutti gli atti di gara e dei verbali, sempre limitatamente al lotto n. 49, anche nella parte in cui hanno ammesso alla procedura, mantenuto e valutato le offerte delle partecipanti; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti; E per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento dell’intera procedura di gara, con conseguente ordine, impartito alla P.A. resistente, di rinnovo della stessa. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 04/03/2026: - del decreto di approvazione del contratto n. 24 del 10 febbraio 2026, a firma del Provveditore Regionale, con cui è stato approvato l’accordo quadro Rep. N. 190 e il corrispondente contratto attuativo rep. n. 191 del 10/02/2026, stipulato con la società Rag. Pietro Guarnieri e Figli S.r.l. per il Lotto 49; - dell’accordo quadro Rep. N. 190 e il corrispondente contratto attuativo rep. n. 191 del 10/02/2026, richiamati nel provvedimento sub a); c- del decreto di stipula del contratto n. 19 del 05/02/2026 Prot. DAPPR. 0000195.ID, richiamato nel provvedimento sub a); - nonché, per quanto occorra, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e qui da intendersi integralmente richiamati; E per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento dell’intera procedura di gara, con conseguente ordine, impartito alla P.A. resistente, di rinnovo della stessa.

Giustizia amministrativa202503608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 49 della gara per la fornitura del vitto negli istituti penitenziari per il biennio 2026/2027 alla società controinteressata, nonché atti di gara; con motivi aggiunti, decreto di approvazione dell’accordo quadro e del contratto attuativo stipulati il 10 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quarta classificata nel lotto 49, relativo alla Casa Circondariale di Torino e con base d’asta di € 6.130.832,00, ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata. Ha dedotto: 1) l’incompetenza professionale di una componente della commissione giudicatrice rispetto al settore delle forniture alimentari; 2) l’inconsistenza dell’istruttoria e la genericità delle motivazioni tecniche, lamentando che nove dei primi dieci concorrenti avessero ottenuto il punteggio tecnico massimo di 70/100 e che fossero stati utilizzati punteggi e formule stereotipati, con conseguente sostanziale prevalenza del prezzo anziché dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 3) l’illegittimità della verifica di anomalia, perché svolta dalla commissione anziché dal RUP e comunque con valutazioni superficiali. Con i motivi aggiunti ha contestato la stipula e l’approvazione del contratto prima della conclusione delle verifiche antimafia e ha sostenuto che ciò avesse compromesso trasparenza e legalità; ha inoltre impugnato gli atti contrattuali. La ricorrente aveva ottenuto 98,53/100, contro i 100/100 dell’aggiudicataria, i 99,28/100 della seconda classificata e i 98,63/100 della terza.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il primo motivo è infondato: i requisiti di competenza della commissione vanno valutati unitariamente e in rapporto all’oggetto della gara, senza esigere che ogni componente possieda competenze specifiche su ogni singolo profilo; la ricorrente non ha dimostrato né un deficit dell’organo nel suo complesso né un concreto pregiudizio per la propria valutazione. Inoltre, curriculum e documenti attestano che il commissario contestato aveva una competenza tecnica generale nelle gare pubbliche e un’esperienza anche in una procedura di ristorazione collettiva. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui censura l’istruttoria tecnica: la ricorrente, che aveva conseguito il punteggio tecnico massimo, non ha indicato né provato differenze qualitative tali da imporre una riduzione dei punteggi delle concorrenti in misura capace di modificarne la posizione; l’interesse alla riedizione della valutazione era quindi astratto e congetturale. La censura è comunque infondata nel merito: l’identità dei punteggi e delle formule non dimostra da sola l’assenza di autonomia valutativa; i criteri erano largamente predeterminati, il servizio era standardizzato e il criterio effettivamente suscettibile di differenziazione era circoscritto e dettagliato, sicché motivazioni e punteggi omogenei non risultavano manifestamente arbitrari o irragionevoli. Il terzo motivo è infondato quanto alla competenza: la disciplina consente al RUP di avvalersi della commissione per la verifica di anomalia e, nel caso concreto, il RUP aveva richiesto le giustificazioni, partecipato alla seduta e fatto proprie le valutazioni. La doglianza sulla congruità è inoltre inammissibile per mancata indicazione e prova delle specifiche ragioni di insostenibilità delle offerte concorrenti e, comunque, infondata: il giudizio positivo di congruità non richiede motivazione analitica, mentre spetta al contestatore allegare le cause specifiche dell’anomalia. I due motivi aggiunti in materia antimafia sono inammissibili per difetto di interesse, poiché l’eventuale esclusione dell’aggiudicataria avrebbe favorito la seconda classificata, non la ricorrente quarta; sono anche infondati nel merito, perché la documentazione dimostra che prima dell’approvazione del contratto la stazione appaltante aveva verificato l’iscrizione dell’aggiudicataria nella White List. La formula della determina che menzionava un accertamento ancora in corso è stata ritenuta un refuso, inidoneo a incidere sul requisito. La ricorrente è condannata a rifondere al Ministero e alla controinteressata € 2.500,00 ciascuno per compensi professionali, oltre accessori, ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 93, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    Ne consegue che i requisiti di esperienza e di competenza professionale che la Commissione giudicatrice di una gara d’appalto deve garantire a norma dell’art. 93, co. 2 e 3 d.lgs. 36/2023 non possono essere vagliati in modo atomistico e formale rispetto ai singoli componenti dell’organo tecnico, ma vanno esaminati secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata alla natura e alla tipologia dell’oggetto della procedura selettiva.

    La competenza della commissione è valutata nel suo complesso e in modo contestualizzato rispetto all’oggetto della gara; non è necessaria una corrispondenza rigida tra le competenze di ogni singolo commissario e ciascun ambito dell’appalto.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Spetta invece al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di non anomalia dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità dell’offerta della controinteressata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica.

    Chi contesta il giudizio positivo di non anomalia deve indicare e sostenere con elementi specifici le ragioni dell’insostenibilità dell’offerta; la verifica va compiuta con valutazione globale e sintetica e il sindacato è giustificato in presenza di una discordanza considerevole e palesemente ingiustificata.

  • art. 7, comma 1, lettera c), Allegato I.2, d.lgs. 36/2023

    Il RUP […] svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice.

    La commissione può supportare il RUP nella verifica delle offerte anormalmente basse; la valutazione resta riferibile al RUP quando questi svolge le proprie funzioni e fa proprie le conclusioni dell’organo tecnico.

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    L’eventuale estromissione della controinteressata dalla procedura di gara per mancata iscrizione alla c.d. White List (ossia l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’art. 1, co. 52 legge n. 190/2012) comporterebbe lo scorrimento della graduatoria, con conseguente (eventuale) aggiudicazione della commessa alla seconda classificata (Dussmann Service s.r.l.).

    La censura sulla mancata iscrizione nella White List è utilmente proponibile solo da chi possa ricavare dalla conseguente esclusione un vantaggio concreto: nel caso esaminato, lo scorrimento avrebbe favorito la seconda classificata, non la ricorrente quarta.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La documentazione dimessa dalla controinteressata attesta che, prima dell’emissione dell’impugnato decreto di approvazione del contratto (10/02/2026), la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei presupposti di legge in materia di prevenzione antimafia, sollecitando la Guarnieri s.r.l. a trasmettere la documentazione attestante la sua iscrizione nella White List (nota del 21/01/2026: doc. 12 della nota del 22/09/2026).

    La menzione, nell’atto di approvazione, di un accertamento prefettizio ancora in corso non determina di per sé illegittimità quando la documentazione dimostri che, prima dell’approvazione, la stazione appaltante aveva già verificato il presupposto antimafia rilevante.

  • art. 62 c.p.a.

    La statuizione cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello proposto ex art. 62 c.p.a. dalla società ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20/02/2026 n. 614).

    Il testo richiama la norma quale base dell’appello cautelare già respinto dal Consiglio di Stato; non ne formula un’ulteriore interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • I requisiti di competenza ed esperienza della commissione giudicatrice si valutano unitariamente, con riferimento ad aree tematiche omogenee e alla natura e tipologia dell’appalto, senza richiedere che ciascun commissario possieda competenze specifiche su ogni singola attività contrattuale. La censura di incompetenza deve inoltre indicare il concreto collegamento tra il deficit denunciato e gli esiti valutativi relativi all’offerta del ricorrente.
  • La coincidenza dei punteggi attribuiti dai commissari e l’uso di formule motivazionali analoghe non provano, da soli, la violazione dell’autonomia valutativa o l’illegittimità della motivazione: possono dipendere dal confronto collegiale e dalla predeterminazione dei criteri, soprattutto per servizi standardizzati. La legittimità va verificata considerando la disciplina di gara, il margine effettivo di discrezionalità e la comprensibilità e verificabilità dell’iter valutativo.
  • Il concorrente che contesta la valutazione tecnica deve allegare elementi concreti che mostrino come il vizio dedotto possa incidere sulla propria posizione in graduatoria; l’interesse astratto a una nuova valutazione non è sufficiente quando il ricorrente ha ottenuto il punteggio tecnico massimo e non indica differenze qualitative idonee a modificare il risultato.
  • Il RUP può avvalersi della commissione giudicatrice per l’istruttoria sulla verifica di anomalia, conservando la responsabilità della valutazione quando interviene e fa proprie le conclusioni dell’organo tecnico. Il giudizio positivo di congruità non richiede motivazione analitica; chi lo contesta deve allegare e provare specifiche cause di insostenibilità dell’offerta.
  • La legittimazione a contestare un presupposto di partecipazione dell’aggiudicatario richiede un’utilità concreta: se l’eventuale esclusione determina lo scorrimento a favore di un concorrente collocato davanti al ricorrente, quest’ultimo non consegue un vantaggio utile dalla censura.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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