Sentenza n. 587/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale e gli atti successivi della procedura di bonifica della Rada di Augusta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR con un gravame definito cautelativo, rivolto non contro il dispositivo — sostanzialmente favorevole, perché aveva escluso l'immediata lesività e impugnabilità della diffida — ma contro un passaggio della motivazione secondo cui la diffida avrebbe avuto carattere non novativo, bensì meramente ricognitivo di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti. L'appellante temeva che tale formulazione potesse essere interpretata come un accertamento giudiziale dell'esistenza di obblighi di bonifica a suo carico, fondati su una precedente sentenza. Ha quindi chiesto, in sostanza, l'espunzione o la riforma di tale passaggio, dichiarando tuttavia che, ove il CGARS avesse escluso qualsiasi avallo giudiziale della tesi ministeriale, la sentenza sarebbe stata pienamente satisfattiva e l'appello sarebbe divenuto privo di interesse. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che la sentenza di primo grado non conteneva alcun accertamento di merito sfavorevole all'impresa.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse e per mancanza di soccombenza. Ha chiarito che la sentenza del TAR era una decisione esclusivamente processuale: aveva qualificato la diffida come atto meramente sollecitatorio e non provvedimentale, non immediatamente lesivo, senza accertare l'esistenza dell'obbligo di bonifica, la responsabilità dell'impresa o la fondatezza della pretesa ministeriale. La formula secondo cui la diffida era ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti registrava soltanto la posizione dell'Amministrazione e non costituiva un accertamento del giudice. Un accertamento sostanziale sarebbe stato logicamente incompatibile con la declaratoria di inammissibilità per difetto di lesività. Poiché il dispositivo era favorevole all'appellante e la motivazione non produceva alcun effetto preclusivo, mancava un'utilità personale, concreta e attuale derivante dall'impugnazione. Inoltre, la stessa clausola dell'appello subordinava l'interesse al gravame alla verifica che la sentenza avesse effettivamente avallato la tesi ministeriale: escluso tale avallo, l'impresa aveva dichiarato che avrebbe dovuto prendere atto della piena satisfattività della decisione. Il passaggio in giudicato della sentenza di rito non copre il merito dell'obbligo di bonifica, né impedisce futuri giudizi sull'esistenza, titolarità ed estensione degli obblighi, nei quali l'impresa potrà far valere integralmente le proprie difese. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire e, simmetricamente, l'interesse a impugnare devono consistere in un'utilità personale, concreta e attuale; non è sufficiente il timore meramente eventuale di un pregiudizio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il requisito dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c.
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa che dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell'atto impugnato è una decisione di rito e, in assenza di statuizioni espresse o implicite sul rapporto sostanziale, non accerta né presuppone la fondatezza della pretesa amministrativa sottostante.
- La formula motivazionale con cui il giudice riferisce che l'Amministrazione assume come preesistente un obbligo non equivale all'accertamento giudiziale dell'esistenza di quell'obbligo: essa descrive la posizione dell'Amministrazione utilizzata per qualificare l'atto ai fini della sua impugnabilità.
- L'impugnazione di una motivazione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra una soccombenza o un pregiudizio concreto e attuale; non è sufficiente il timore che una motivazione non decisoria possa essere strumentalmente invocata dall'Amministrazione in futuro.
- Il giudicato formatosi su una sentenza amministrativa di rito non copre il merito del rapporto sostanziale non esaminato e non preclude un successivo giudizio sull'esistenza, titolarità o estensione dell'obbligo controverso.
- Una dichiarazione processuale con cui l'appellante riconosce che la sentenza è pienamente satisfattiva ove il giudice escluda una determinata interpretazione della motivazione delimita il proprio interesse all'impugnazione; accertata l'assenza di quella interpretazione, l'appello è inammissibile per carenza di interesse.
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