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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17153/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva chiesto il pagamento di euro 3.939.720,02 oltre accessori, a titolo di rimborso di un finanziamento complessivo di euro 10.200.000,00 concesso per l'acquisto di azioni di una società terza. La debitrice proponeva opposizione sostenendo che la controparte non fosse un mero finanziatore, ma il soggetto che aveva proposto l'investimento e svolto abusivamente servizi di investimento; perciò l'operazione andava qualificata come contratto di investimento, con nullità del finanziamento e dei contratti collegati, anche per violazione della disciplina di forma e delle norme del TUF. Il Tribunale respingeva l'opposizione e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: (1) errore di diritto e vizio di ragionamento nell'interpretazione del contratto, per avere la Corte territoriale richiamato la simulazione e per non avere qualificato l'operazione come prestazione di servizi di investimento svolta da soggetto non abilitato; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 23 TUF, assumendo che la sentenza avesse pronunciato su una simulazione mai dedotta e avesse omesso di esaminare la nullità dei contratti per difetto di forma scritta; (3) motivazione illogica e violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere fondato il ragionamento su un tema ritenuto non pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha accertato che il deposito del ricorso era avvenuto oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., poiché il mancato perfezionamento del primo tentativo di deposito dipendeva da un fattore imputabile alla parte, cioè il superamento della lunghezza massima dell'oggetto del deposito, in violazione delle specifiche tecniche del processo telematico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso oltre il termine previsto rende il ricorso improcedibile, rilevabile anche d'ufficio e non sanata dalla costituzione del resistente.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà; non basta una mera difficoltà o un errore dovuto al difensore o al mancato rispetto delle specifiche tecniche del deposito telematico.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione veniva dedotta come motivo di ricorso, ma non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 23 TUF

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto di investimento e dei contratti collegati per difetto di forma scritta; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 166 TUF

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione integrasse servizi di investimento abusivamente svolti; la questione non è stata decisa nel merito per improcedibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per denunciare una motivazione illogica; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare vizio di motivazione apparente o illogica; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è improcedibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio, anche se il resistente si è costituito.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la decadenza dipenda da una causa non imputabile alla parte; l'inosservanza delle specifiche tecniche del deposito telematico imputabile alla parte o al difensore non integra, di regola, tale presupposto.
  • Nel processo telematico, la tempestività del deposito non basta se la procedura non si completa utilmente fino all'accettazione da parte della cancelleria; l'assenza o l'esito negativo delle fasi successive può impedire l'efficacia del deposito.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina neppure le eventuali questioni di inammissibilità sollevate dalla controparte.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione costituisce una sanzione processuale compatibile con il diritto di accesso al giudice, in quanto funzionale alla celerità e al corretto funzionamento del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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