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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15397/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne pronunciate in abbreviato: Luongo all'ergastolo e Di Roberto a anni 18 e mesi 8 per omicidi aggravati dall'agevolazione dell'associazione di tipo camorristico e per porto/detenzione di arma. Le doglianze principali erano: per Luongo, omessa o errata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), mancata valutazione delle discrepanze tra i collaboratori, sottovalutazione della confessione/ammissione processuale dell'imputato, erronea esclusione dell'attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n.2 c.p.) e vizi di motivazione sulla sussistenza della premeditazione; per Di Roberto, mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale per la collaborazione/dissociazione (art. 8 d.l. 152/1991 conv. L. 203/1991) e contestazione della motivazione circa l'attendibilità delle sue dichiarazioni (in particolare con riferimento all'identificazione del conducente del motorino nell'omicidio di Perillo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di Luongo, confermando che: la confessione era tardiva e utilitaristica e pertanto non idonea a fondare le attenuanti generiche; le discrepanze tra dichiarazioni dei collaboratori non comportavano automatica svalutazione della ricostruzione; la premeditazione era adeguatamente motivata (l'agguato è indice di premeditazione e la ricostruzione fattuale mostravail proposito preordinato); l'attenuante della provocazione non è applicabile nel contesto di faida camorristica, dove l'aggressione reciproca è prevedibile e accettata dai partecipanti. Per Di Roberto, la Corte ha confermato che il contributo dichiarativo non è stato utile/processualmente efficace e ha rilevato contraddizioni e tentennamenti che hanno reso inidonea la sua collaborazione a far conseguire l'attenuante speciale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio volontario: invocata come titolo di reato per gli omicidi contestati; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per omicidio.

  • art. 576 cod. pen., primo comma, n.1

    Aggravante della premeditazione: la Corte ha ritenuto che l'agguato e la programmazione dei fatti siano indici idonei a configurare la premeditazione.

  • art. 577 cod. pen., primo comma, n.3

    Circostanze aggravanti previste per l'omicidio: riconosciute sulla base della gravità e delle modalità esecutive.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso/agevolazione dell'associazione: i delitti sono stati qualificati come aggravati dall'agevolazione dell'associazione camorristica; la partecipazione all'ambito associativo e la modalità degli atti hanno inciso sulla valutazione delle attenuanti.

  • legge 14/10/1974 n.497 (art.10, 12, 14)

    Norme in materia di armi: richiamate per il porto/detenzione di arma da guerra e relative aggravazioni per l'agevolazione mafiosa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Previsione delle circostanze attenuanti specifiche (richiamata nella censura): la Corte ha osservato che l'esclusione delle attenuanti generiche è giustificata quando la confessione è tardiva, utilitaristica o neutralizzata da gravi elementi di disvalore.

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: richiamato con riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la valutazione del giudice di merito è ritenuta insindacabile se motivata.

  • art. 62, primo comma, n.2 cod. pen.

    Attenuante della provocazione: la Corte ricorda i requisiti (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso psicologico) e ha escluso l'applicabilità nel contesto di faida mafiosa in cui l'agente accetta il rischio della ritorsione.

  • art. 8 decreto-legge n.152/1991 conv. L. 203/1991

    Norma su benefici per chi collabora o si dissocia: richiamata nella censura di Di Roberto; la Corte ha precisato che la collaborazione o dissociazione deve tradursi in un contributo concreto e utile al processo per giustificare benefici.

  • art. 125, comma 1, n.3 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale menzionato nella doglianza di Di Roberto: concerne profili processuali relativi all'utilizzo di dichiarazioni; la Corte ha valutato l'utilità dichiarativa come insufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La confessione o ammissione resa tardivamente, quando emerge come scelta utilitaristica dopo l'acquisizione di solidi elementi di colpevolezza, può essere esclusa dal novero degli elementi idonei a determinare l'applicazione delle attenuanti generiche.
  • L'agguato e la pianificazione dell'attacco costituiscono indici forti di premeditazione: il giudice può inferire il requisito ideologico e quello cronologico anche da appostamenti o attese finalizzati all'esecuzione del delitto.
  • L'attenuante della provocazione richiede requisiti oggettivi e soggettivi stringenti (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso causale psicologico); essa è incompatibile con la partecipazione consapevole a faide o contesti criminali in cui si accetta il rischio di ritorsioni.
  • Il riconoscimento di benefici per collaborazione o dissociazione presuppone un contributo concreto e utile alla giustizia: dichiarazioni contraddittorie, tentennamenti o apporto processualmente sterile impediscono il riconoscimento dell'attenuante speciale.
  • In sede di esame di legittimità, i motivi che riproducono censure già disattese dal giudice di merito e non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
  • Il giudice di merito non è tenuto a richiamare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti: è sufficiente che motivi la scelta rispetto agli elementi ritenuti decisivi; tale valutazione è difficilmente rivedibile in Cassazione se non manifesta illogicità.
  • La gravità del fatto, le modalità esecutive e i precedenti caratterizzano la valutazione del disvalore e possono giustificare il diniego delle attenuanti anche quando esistano elementi a favore dell'imputato.

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