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Sentenza

Sentenza n. 5313/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202216016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per la rilevanza di una condanna irrevocabile per violenza sessuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l’intervenuta riabilitazione penale relativa alla condanna irrevocabile per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. Il ricorrente aveva inoltre formulato osservazioni a seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, evidenziando che la riabilitazione aveva fatto venir meno gli effetti penali della condanna.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nelle procedure di concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione della meritevolezza, dell’affidabilità e della compiuta integrazione del richiedente. Il sindacato giurisdizionale è quindi circoscritto alla verifica di eventuali difetti di istruttoria o di motivazione e dei vizi di eccesso di potere. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della condanna irrevocabile per violenza sessuale e l’Amministrazione ha esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. L’intervenuta riabilitazione non è stata considerata automaticamente decisiva: pur dovendo essere presa in considerazione, essa non impedisce all’Amministrazione di valutare sfavorevolmente il fatto storico della condanna nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione nella comunità nazionale. Il Collegio ha escluso difetti di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo legittimo il giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione anche in funzione della tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza italiana costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa la meritevolezza, l’affidabilità e l’integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di diniego impone all’Amministrazione di considerare le osservazioni presentate dall’interessato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che tali osservazioni fossero state esaminate.

  • art. 609-bis c.p.

    La condanna irrevocabile per violenza sessuale è stata considerata dall’Amministrazione quale fatto storico rilevante nel giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza, l’affidabilità e la compiuta integrazione del richiedente; il sindacato del giudice amministrativo verifica principalmente la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza della motivazione e l’assenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • La riabilitazione penale non determina automaticamente il diritto alla concessione della cittadinanza italiana e non impedisce all’Amministrazione di considerare il fatto storico oggetto della condanna nell’ambito della valutazione prognostica sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
  • La riabilitazione deve essere presa in considerazione dall’Amministrazione, ma può essere ritenuta non dirimente quando, alla luce degli ulteriori elementi istruttori, il fatto storico della condanna continui a fondare ragionevolmente un giudizio negativo sull’affidabilità del richiedente.
  • È legittimo il diniego di cittadinanza fondato su un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione quando il provvedimento espone in modo adeguato le ragioni della valutazione, esamina le osservazioni presentate nel procedimento e rispetta i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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