Ordinanza n. 3438/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 27 del 16.02.2026 nella parte in cui, all’art. 16, comma 6, valuta il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva purché prestati in costanza di nomina; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028, nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato a quello prestato in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati GPS)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, tutti aventi svolto il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva non in costanza di nomina, hanno impugnato l'art. 16, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, sostenendo l'illegittimità della limitazione secondo cui tali servizi sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. È richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi rispetto alle precedenti ordinanze in materia di GPS, secondo cui il servizio militare o sostitutivo svolto successivamente al conseguimento del titolo deve essere valutato anche quando non sia stato prestato in costanza di nomina. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della disposizione impugnata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia della disposizione impugnata. La decisione è fondata sul consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, favorevole alla valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato svolto dopo il conseguimento del titolo anche se non prestato in costanza di nomina, nonché sul precedente della stessa Sezione che aveva già sospeso l'efficacia dell'identica previsione dell'Ordinanza ministeriale n. 27/2026. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione impugnata limita la valutabilità integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato ai soli servizi prestati in costanza di nomina; tale limitazione è stata cautelarmente sospesa.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la sospensione dell'efficacia della disposizione impugnata.
Massime di principio
- In materia di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge devono essere valutati, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, anche quando siano stati prestati non in costanza di nomina, purché svolti successivamente al conseguimento del titolo rilevante.
- La limitazione regolamentare della valutazione del servizio militare o sostitutivo ai soli periodi prestati in costanza di nomina può essere sospesa in sede cautelare quando contrasti con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla disciplina delle precedenti procedure di aggiornamento delle GPS e con precedenti cautelari relativi alla medesima disposizione.
- La reiterazione di una disposizione già sospesa dalla stessa Sezione e ritenuta non coerente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente integra un elemento idoneo a sostenere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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