Cassazione Civile, Ordinanza n. 07707/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una parte ingiunta. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione perché la costituzione dell'opponente era avvenuta oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione, ritenendo applicabile la riduzione alla metà del termine di costituzione prevista dall'art. 165 c.p.c. in relazione alla riduzione del termine di comparizione. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 165 c.p.c., sostenendo che la riduzione della metà ex art. 645, comma 2, c.p.c. riguarderebbe soltanto i termini di comparizione e non anche quelli di costituzione; 2) violazione della l. n. 218 del 2011, assumendo che la norma interpretativa non potesse applicarsi retroattivamente a un giudizio già pendente, essendo entrata in vigore dopo la definizione del primo grado e introducendo un principio non prevedibile al tempo dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, letti congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha affermato che la l. n. 218 del 2011, art. 2, contiene interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c. nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che la riduzione del termine di costituzione dell'attore nell'opposizione a decreto ingiuntivo opera solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. Poiché il giudizio era pendente alla data rilevante, la questione andava decisa secondo tale disciplina. La Corte ha inoltre escluso la lesione dell'affidamento della ricorrente, osservando che al momento dell'introduzione del giudizio la giurisprudenza di legittimità era già orientata nel senso poi recepito dalla legge interpretativa. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione del termine riguarda la comparizione; per i procedimenti pendenti, la riduzione del termine di costituzione dell'attore opera solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.
art. 165 c.p.c.
La riduzione del termine di costituzione dell'attore nell'opposizione a decreto ingiuntivo si applica, nei procedimenti pendenti, solo nella specifica ipotesi individuata dalla legge di interpretazione autentica.
art. 163-bis c.p.c.
È il parametro per individuare il termine ordinario di comparizione rispetto al quale si valuta se il termine assegnato sia inferiore e quindi se operi la riduzione del termine di costituzione.
l. n. 218 del 2011
L'art. 1 modifica la disciplina dei termini di comparizione nell'opposizione a decreto ingiuntivo; l'art. 2 costituisce interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c. per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
art. 360-bis, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superano il vaglio di manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la disciplina dei termini di costituzione va coordinata con quella dei termini di comparizione: la riduzione del termine di costituzione non opera automaticamente per il solo fatto che l'opponente abbia avvalso della riduzione del termine a comparire, ma solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina interpretata autenticamente.
- La legge di interpretazione autentica si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e può incidere sull'esito della controversia anche se la fattispecie processuale è anteriore, purché la soluzione normativa sia coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato e non sia ravvisabile una tutela dell'affidamento meritevole di protezione in senso contrario.
- Quando la giurisprudenza di legittimità era già orientata nel senso poi recepito dalla legge interpretativa, non può utilmente invocarsi la lesione dell'affidamento per sottrarsi all'applicazione della norma interpretata autenticamente.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato conforme alla norma interpretativa e di un ricorso che ripropone una questione già risolta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →