Cassazione Penale, Sentenza n. 01146/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (rinvio disposto dalla Cassazione) sostenendo omissione di pronuncia e omessa motivazione: la sentenza rescindente avrebbe annullato con rinvio l'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) solo con riferimento al reato associativo (capo 38) senza pronunciarsi sulla medesima aggravante relativa ai reati-fine (capo 40). Denunciano tale omissione come errore materiale rilevabile d'ufficio e, inoltre, lamentano mancanza di motivazione sulla determinazione della pena (in particolare sulla pena-base e sul trattamento della continuazione) alla luce dell'esclusione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio riguardasse esclusivamente la questione dell'aggravante mafiosa relativa al reato associativo (capo 38) e che l'asserita omissione costituisca, in realtà, un errore di fatto non sanabile mediante i poteri d'ufficio o con un ricorso tardivo per errore materiale. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha confermato che il giudice di merito non può riconsiderare fatti già utilizzati per la determinazione della pena-base; perciò la sentenza impugnata ha correttamente mantenuto la pena-base stabilita dalla precedente decisione (escluso l'aumento per l'aggravante mafiosa) e ha confermato l'aumento per continuazione (mesi 6). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferita quale aggravante mafiosa la cui applicazione è stata oggetto del rinvio: la rescissione ha riguardato l'applicazione di tale aggravante al reato associativo (capo 38) e non altre fattispecie, per cui eventuali rilievi relativi ai reati-fine devono essere dedotti nei modi e nei termini processuali previsti.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla fattispecie di associazione per delinquere in materia di stupefacenti (reato associativo oggetto dell'aggravante contestata); la decisione ha riguardato l'aggravante correlata a questo capo.
artt. 81, 133 cod. pen.
Riferimenti utilizzati in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione della continuazione: la Corte ha ricordato il principio per cui il fatto che integra una specifica circostanza aggravante o attenuante non può essere valutato sia per la quantificazione della pena-base sia successivamente ai fini dell'alterazione della stessa.
art. 63 cod. pen.
art. 63, comma primo cod. pen.
Interpretata nella parte in cui impone che l'aumento o la diminuzione della pena per circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dallo stesso gli elementi costitutivi della circostanza; la Corte lo cita per escludere che il giudice rivaluti fatti già computati nella base di calcolo.
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di Cassazione deve essere proposta entro il termine previsto (180 giorni) e mediante il rimedio procedurale specifico; i ricorrenti non hanno utilizzato tempestivamente tale rimedio, rendendo inammissibile la loro istanza qui.
art. 130 c.p.p.
Definisce l'errore materiale come lapsus o svista formale, correggibile senza incidere sul contenuto decisionale: la Corte ha distinto l'errore materiale (correggibile) dall'errore di fatto (che è mezzo di impugnazione e richiede i percorsi processuali appropriati).
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione dispone un rinvio su un punto specifico della decisione, il giudizio di rinvio è limitato a quel punto: questioni non devolute non possono essere riaperte in sede di rimedio straordinario senza gli strumenti processuali appropriati.
- L'errore materiale (art. 130 c.p.p.) è soltanto il lapsus formale che non incide sul processo logico-decisionale; le omissioni che comportano divergenze sostanziali vanno trattate come errore di fatto e impugnate con i rimedi e nei termini di legge (art. 625-bis c.p.p.).
- Per la determinazione della pena il giudice non può utilizzare lo stesso fatto sia per formare la pena-base sia, successivamente, per giustificare un'aggravante o una diminuzione: gli elementi costitutivi della circostanza devono essere esclusi dalla base di calcolo (art. 63 c.p.).
- La dedotta inosservanza della motivazione sulla pena richiede puntuale indicazione di quale elemento valutativo risulti effettivamente omesso e deve essere proposta nei modi e nei termini previsti; non ogni omissione percepita costituisce errore materiale sanabile d'ufficio.
- Chi intende ottenere la correzione di un presunto errore nella sentenza della Corte di Cassazione deve verificare la natura dell'errore e scegliere il rimedio corretto (correzione d'ufficio per meri lapsus formali vs. ricorso ex art. 625-bis per errori di fatto), tenendo conto dei termini perentori previsti dalla legge.
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