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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14718/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila per presunta violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p.: il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nel rideterminare la pena dopo l'assoluzione per il capo B) (art. 316-ter c.p.), avrebbe erroneamente corretto il calcolo della diminuzione per il rito abbreviato applicando una riduzione pari a 1/3 (art. 442, comma 2, c.p.p.) anziché mantenere la riduzione di 2/3 disposta dal Tribunale in primo grado; ciò, secondo la difesa, avrebbe costituito una modifica peggiorativa delle determinazioni sanzionatorie autonome e una violazione del divieto di reformatio in pejus a favore dell'imputato che aveva impugnato la sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la verifica del divieto di reformatio in pejus debba prendere in considerazione il dispositivo della sentenza: la Corte d'appello, nel ricalcolare la pena a seguito dell'assoluzione per il reato contestato al capo B), ha constatato un errore di calcolo del Tribunale relativo alla diminuzione per il rito abbreviato (il Tribunale aveva applicato una diminuzione pari a 2/3 mentre l'art. 442, comma 2 c.p.p. prevede la diminuzione di 1/3), è partita dalla stessa pena base individuata dal primo giudice per il reato ascritto al capo A) e ha applicato correttamente la diminuzione di 1/3, pervenendo a una pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione, inferiore alla pena di un anno inflitta in primo grado. Pertanto non si è configurata una reformatio in pejus. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (Si segnala inoltre che la Corte d'appello aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 316-ter c.p. e revocato la confisca).

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La Corte d'appello ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto relativamente a questo capo; la Cassazione prende atto dell'assoluzione e la decisione di merito non è stata messa in discussione nel ricorso per cassazione.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Norma del reato per il quale il giudice di primo grado aveva fissato la pena base; la Corte di appello ha rideterminato la pena per questo reato dopo l'assoluzione sul capo B).

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale violata: disciplina i limiti dell'impugnazione e i profili di reformatio in pejus; la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo perché il dispositivo della Corte d'appello ha determinato una pena complessiva inferiore a quella di primo grado.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la diminuzione della pena per il rito abbreviato (riduzione di un terzo). La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva errato applicando una diminuzione di 2/3; la Corte d'appello ha corretto il calcolo applicando la diminuzione corretta di 1/3.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione in tema di criteri per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie/ammende in caso di ricorso inammissibile; la Cassazione dispone il versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., Sez. 3, Sez. 4 citate)

    Richiamo di principi consolidati: il divieto di reformatio in pejus riguarda il dispositivo afflittivo e non la motivazione; quando muta la struttura del reato il giudice d'appello può riassumere i poteri di rideterminazione della pena entro il limite di non superare la pena inflitta dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus tutela il contenuto afflittivo del dispositivo della sentenza e non impedisce al giudice d'appello di rivedere la motivazione o di correggere errori di calcolo, purché il risultato non determini un aggravamento del quadro sanzionatorio rispetto al dispositivo impugnato.
  • Se la Corte d'appello modifica la struttura del giudicato (es. assolve per uno dei capi), essa riacquista la piena potestà di rideterminare la pena nei limiti della pena massima inflitta dal giudice di primo grado; la correzione di errori materiali o di calcolo sulla diminuzione per il rito abbreviato è quindi legittima.
  • La riduzione per il rito abbreviato va applicata secondo quanto previsto dall'art. 442 c.p.p. (diminuzione di un terzo salvo diversa disposizione normativa); errori nel computo della diminuzione possono essere rettificati in appello senza configurare automaticamente una reformatio in pejus.
  • La verifica della illegittimità della modifica sanzionatoria deve considerare la pena finale concreta riportata nel dispositivo, non valutazioni parziali o autonome contenute nella motivazione.
  • L'assenza di impugnativa da parte del Pubblico Ministero su singoli profili non vincola sempre il giudice d'appello quando, nel corso della riforma della sentenza, emerge un errore che incide sulla determinazione definitiva della pena; il limite è che non si possa superare la pena complessiva inflitta in primo grado.

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