Ordinanza n. 870/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - del Decreto del Prefetto di Latina emanato in data -OMISSIS-, notificato il 01.04.2025 prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Latina del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato il 05.02.2025, con il quale veniva disposta la revoca della licenza di porto di fucile caccia n. -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Cisterna di Latina il -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, tra cui il decreto del Questore di Latina del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato il 05.02.2025, con il quale veniva disposta la revoca della licenza di porto di fucile caccia n. -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Cisterna di Latina il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca questorile della licenza di porto di fucile uso caccia, nonché il presupposto decreto di revoca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Latina che ha respinto il ricorso gerarchico contro il decreto del Questore di Latina di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. La revoca era stata adottata in ragione di una denuncia-querela per minaccia presentata nei suoi confronti dall'ex coniuge del figlio, dopo il ritiro cautelare delle armi da parte dei Carabinieri. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del r.d. 773/1931, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Il ricorrente sostiene che la sola denuncia-querela non fosse sufficiente a dimostrare la sua inaffidabilità nell'uso delle armi e lamenta che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente verificato i fatti, la credibilità della denunciante e il contesto di conflittualità familiare, omettendo di considerare che la stessa denunciante sarebbe stata indagata in procedimenti penali originati da denunce presentate dall'ex marito.
La decisione
Il Collegio non ha definito il ricorso nel rito o nel merito. Ha ritenuto indispensabile acquisire dall'Amministrazione una dettagliata documentazione sul procedimento che ha condotto all'adozione dei decreti impugnati, con specifica indicazione dell'istruttoria svolta e produzione di tutti i documenti rilevanti, in particolare della denuncia-querela posta a fondamento della revoca e dell'esito del procedimento penale conseguente. Ha inoltre ordinato al ricorrente, a pena di improcedibilità, di notificare l'ordinanza alla Questura e alla Prefettura di Latina presso il domicilio reale, anche informatico, per consentire la regolarizzazione del contraddittorio. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata sospesa; la discussione è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato in relazione ai poteri concernenti le armi.
art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente quale parametro della revoca della licenza e della valutazione dell'affidabilità del titolare.
art. 73 c.p.a.
Indicato quale base della memoria depositata dal ricorrente in vista dell'udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di una licenza di porto d'armi è contestata per insufficienza dell'istruttoria, il giudice può acquisire dall'Amministrazione l'intero procedimento, inclusi gli atti posti a fondamento della valutazione di inaffidabilità e l'esito degli eventuali procedimenti penali collegati.
- La presentazione di una denuncia-querela può costituire l'elemento di un procedimento di valutazione dell'affidabilità nell'uso delle armi, ma, ove sia contestata la sufficienza di tale elemento e sia dedotto un conflitto tra le persone coinvolte, il giudice può richiedere la documentazione dell'istruttoria concretamente svolta prima di decidere nel merito.
- Quando il ricorso è notificato soltanto all'amministrazione che ha adottato o confermato l'atto, il giudice può ordinare al ricorrente di notificare il provvedimento agli ulteriori uffici pubblici direttamente coinvolti, stabilendo espressamente che l'incombente è imposto a pena di improcedibilità.
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