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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5199/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Presti impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado che lo condannava per truffa aggravata dall'abuso della prestazione d'opera. I motivi addotti: (i) nullità o tardività della querela, sostenendo che la società C.A.D. era a conoscenza dei fatti già dal 24/09/2020 e quindi la querela doveva considerarsi tardiva; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe da configurare come appropriazione indebita e non truffa, perché Presti avrebbe avuto titolo a riscuotere le somme; (iii) assenza di elementi relativi ad artifici o raggiri e travisamento della testimonianza di Lucia Spedalieri a sostegno della tesi difensiva; (iv) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, chiedendo la produzione dei bonifici menzionati in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le stesse critiche già svolte in appello e si risolvessero in una diversa valutazione delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi gravi di motivazione (carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà), vizi che qui non emergono. In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che la consapevolezza del danno da parte della società fosse avvenuta solo nel febbraio 2021 sulla base delle dichiarazioni di Spedalieri e delle richieste di pagamento successive; aveva inoltre concluso che Presti non aveva titolo per riscuotere le somme e che gli incassi erano avvenuti mediante artifici (uso della carta intestata e induzione in errore dei clienti). Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, la Cassazione ha ricordato che essa è obbligatoria in appello solo per prove sopravvenute, circostanza non dedotta nel ricorso, e che la Corte territoriale ha comunque motivato il rigetto ritenendo irrilevanti i bonifici ai fini della configurazione della truffa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese di patrocinio per la parte civile.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    richieste di trattazione orale devono pervenire nei termini; in mancanza, il processo può essere trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti

  • art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis e seguenti cod. proc. pen.

    disciplinano gli effetti e le modalità della mancata richiesta di trattazione orale e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    consente il ricorso per vizi di motivazione; la Cassazione ricorda che la mancata rinnovazione dell'istruttoria costituisce vizio rilevante in appello solo se riferita a prove sopravvenute

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e possibilità di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o maldestro; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: se i motivi di ricorso si riducono a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, il ricorso è inammissibile.
  • La tempestività della querela si valuta sulla base della data in cui la persona offesa ha effettivamente acquisito consapevolezza del fatto dannoso (emergente da atti e testimonianze), non necessariamente dalla prima comunicazione formale inviata se da questa non risulta chiara la consapevolezza processuale.
  • La distinzione fra truffa e appropriazione indebita dipende dall'esistenza di un titolo o diritto legittimo alla riscossione: se l'imputato non aveva titolo e ha indotto in errore i terzi con artifici, la fattispecie è più propriamente configurabile come truffa.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rilevante ai fini del riesame solo se verte su prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; altrimenti la mancata rinnovazione non dà luogo a vizio di motivazione quando la Corte territoriale fornisce una motivazione sufficiente per il rigetto.
  • Per ottenere che la Cassazione annulli per vizio di motivazione è necessario dimostrare una carenza materiale, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione facilmente rilevabile, non una mera divergenza interpretativa.

Testo integrale

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