Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29050/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., confermando una condanna a due anni e due mesi di reclusione per due capi di imputazione in materia di rifiuti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la sussistenza del reato e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze investivano, in realtà, la dichiarazione di colpevolezza e la gravità del fatto, con censure generiche e non specifiche, non consentite in sede di legittimità dopo la definizione del giudizio di secondo grado con concordato sulla pena e rinuncia agli altri motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse diretto a contestare profili non scrutinabili in cassazione, perché incompatibili con la struttura del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., già concluso con accordo sulla pena finale e rinuncia agli altri motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come disposizione di parte generale per la continuazione tra i reati contestati

  • art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata nel capo 1, in materia di gestione illecita di rifiuti

  • art. 256-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata nel capo 1, in materia di combustione illecita di rifiuti

  • art. 256-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata nel capo 2, in materia di combustione illecita di rifiuti

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato quale base del concordato in appello, con accordo sulla pena finale e rinuncia agli altri motivi

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., con accordo sulla pena e rinuncia agli altri motivi, in cassazione non sono proponibili censure che mirino sostanzialmente a rimettere in discussione la colpevolezza o la valutazione di gravità del fatto.
  • Le doglianze in sede di legittimità devono essere specifiche e rispettare i limiti derivanti dal tipo di definizione del processo; censure generiche sulla sussistenza del reato o sulla pena, se incompatibili con l'accordo intervenuto in appello, determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.