Cassazione Civile, Ordinanza n. 21152/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto in favore dell'ente museale la comproprietà del vialetto per usucapione. Ha ritenuto infondate le censure sul giudicato esterno e inammissibili quelle che miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha anche confermato la statuizione sulle spese e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente culturale)
La controversia
La controversia riguardava un vialetto di accesso che collegava l'area del museo con altra proprietà privata. In primo grado un ente museale aveva agito contro la società proprietaria del fondo, chiedendo l'accertamento della comproprietà del vialetto, il ripristino dell'accesso mediante rimozione della chiusura o consegna delle chiavi, e il risarcimento del danno. La convenuta aveva resistito deducendo l'usucapione della proprietà del vialetto. Il Tribunale aveva accertato la comproprietà in capo al museo, ritenendo provato un uso pacifico e protratto per oltre vent'anni dal 1959 al 1998 da parte di visitatori e dipendenti del museo, e la Corte d'appello aveva confermato. Il successivo acquirente della società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione del giudicato derivante da un precedente giudizio possessore, assumendo che la sentenza del Pretore avesse escluso in modo definitivo il compossesso del vialetto; 2) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la preclusione derivante da quel precedente giudizio; 3) nullità e violazione degli artt. 112, 115, 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte valorizzato documenti provenienti da soggetti diversi dal legale rappresentante della società senza prova del potere di rappresentarla; 4) violazione di norme sulla prova documentale e sulle presunzioni per avere ritenuto opponibile alla società documentazione non validamente riferibile ad essa; 5) nullità della sentenza e vizio di motivazione per mancata adeguata esplicitazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi tratti dalla corrispondenza prodotta dal museo; 6) nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione sulla durata ultraventennale del possesso; 7) violazione delle norme sull'usucapione e sull'onere della prova per avere riconosciuto l'usucapione della comproprietà del vialetto in difetto di prova. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso anzitutto il difetto di legittimazione del ricorrente, rilevando che nell'atto di acquisto era compresa anche la quota o il diritto di comproprietà sulla strada privata. Nel merito, ha affermato che il giudicato formatosi su una domanda possessoria non preclude il successivo giudizio petitorio volto all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale per usucapione, poiché il possesso utile all'usucapione ha requisiti diversi da quelli rilevanti nei giudizi possessori. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla valutazione delle prove, ribadendo che l'apprezzamento di documenti, testimonianze, attendibilità dei testi e scelta delle fonti di prova è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica. La Corte ha altresì osservato che la corrispondenza tra le parti era stata prodotta sin dall'atto introduttivo e disconosciuta tardivamente, circostanza non adeguatamente censurata dal ricorrente. Quanto all'usucapione, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e specifico sulla base di un compendio istruttorio documentale e testimoniale che dimostrava un possesso pacifico, pubblico e ultraventennale del vialetto, almeno dal 1959 al 1998. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ne evidenzia i limiti quando le censure mirano in realtà a rivalutare il merito
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è ritenuta infondata
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la selezione delle prove rilevanti spetta al giudice di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; non consente in cassazione una nuova valutazione delle risultanze di fatto
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione impugnata è sufficiente e non apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla struttura della sentenza e alla motivazione; la Corte esclude la nullità denunciata
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma le censure vengono respinte perché il giudice di merito ha ritenuto provati i fatti costitutivi dell'usucapione
art. 2909 c.c.
richiamato per il tema del giudicato; la Corte esclude che il precedente giudizio possessore produca preclusione nel giudizio petitorio
art. 2702 c.c.
richiamato in tema di efficacia della scrittura privata e opponibilità della documentazione prodotta
art. 1398 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla riferibilità degli atti a soggetti non muniti di rappresentanza
art. 2729 c.c.
richiamato sul valore delle presunzioni semplici; la Corte afferma che la decisione si fonda su un complessivo apprezzamento delle prove, non su un vizio della presunzione
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte conferma l'accertamento del possesso ultraventennale pacifico e non contestato
art. 948 c.c.
richiamato in relazione all'azione di rivendica e al rapporto con l'accertamento della proprietà
art. 2730 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisorio autonomo nella motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un giudizio possessore non preclude, di regola, il successivo giudizio petitorio volto all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale per usucapione, poiché i presupposti del possesso utile ad usucapire non coincidono con quelli rilevanti ai fini della tutela possessoria.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento delle prove documentali e testimoniali, la scelta tra fonti di prova confliggenti e il giudizio di attendibilità dei testi appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione realmente dedotto.
- Una motivazione è idonea a resistere al controllo di legittimità quando espone, sia pure sinteticamente, l'iter logico seguito e si fonda su risultanze istruttorie specifiche; non occorre confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- Ai fini dell'usucapione della comproprietà di un bene, il giudice deve verificare un possesso pacifico, pubblico e protratto per il tempo di legge, desumendolo da un quadro probatorio complessivo; la prova può essere tratta da documenti, corrispondenza e testimonianze valutati in modo coordinato.
- La tardiva contestazione di un documento già prodotto tempestivamente dalla controparte può essere irrilevante se il motivo di ricorso non censura specificamente la statuizione di tardività con l'indicazione del momento e dello strumento processuale del disconoscimento.
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