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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 204 del 23/08/2022

Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto adotta un nuovo testo unitario delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, applicabili sia alle infrastrutture gestite da Anas e concessionari autostradali, sia a quelle gestite da altri enti. Definisce anche l’adozione delle istruzioni operative applicative, disciplina la partecipazione degli enti territoriali alla sperimentazione, destina fino a 4,5 milioni di euro a sperimentazione e formazione e proroga da 24 a 48 mesi il periodo di sperimentazione previsto dal decreto n. 578/2020.

Adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti e delle istruzioni operative applicative

Adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti

Il decreto rinnovA e unifica la disciplina ministeriale sulle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, in attuazione dell’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Il provvedimento tiene conto anche del quadro PNRR, delle criticità emerse nella precedente applicazione e della sentenza TAR Lazio 18 marzo 2022, n. 3132, che aveva annullato il paragrafo 1.8 delle precedenti linee guida.

Base normativa e finalità

Il decreto si fonda principalmente:

  • sull’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 109 del 2018;
  • sull’istituzione di ANSFISA ex articolo 12 del medesimo decreto-legge;
  • sul DM 17 dicembre 2020, n. 578, che aveva già adottato le Linee Guida per i ponti esistenti lungo infrastrutture gestite da Anas S.p.A. o concessionari autostradali;
  • sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 3, Componente 1 (M3C1-2.1), che richiede l’attuazione omogenea delle Linee Guida su tutta la rete stradale.

La finalità è garantire criteri uniformi di classificazione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, sia sulle infrastrutture gestite da Anas e dai concessionari autostradali, sia su quelle gestite da altri enti.

Ambito di applicazione

Le nuove Linee Guida si applicano:

  • ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;
  • alle medesime tipologie di opere esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

Il decreto richiama inoltre il Codice della strada, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, comma 1-quater, nonché il quadro tecnico delle Norme tecniche per le costruzioni del DM 17 gennaio 2018 e le competenze dell’AINOP, coerenti con la logica di censimento e monitoraggio delle opere.

Contenuto dispositivo dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone che l’Allegato A al DM n. 578/2020 è sostituito dalle nuove Linee Guida allegate al presente decreto. La disciplina viene così resa unitaria per tutte le infrastrutture stradali rilevanti, con estensione espressa anche agli enti diversi da Anas e dai concessionari autostradali.

Inoltre, viene previsto che, per l’applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, comprese Anas e i concessionari autostradali, il Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici adotti entro 30 giorni, su proposta di ANSFISA, le "Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti".

Modalità di applicazione e tempi

L’articolo 3 stabilisce che, ferma la responsabilità dei gestori per la sicurezza delle opere, le Linee Guida devono essere applicate entro i termini indicati nella Tabella 8.1 dell’Allegato A.

Il decreto richiama inoltre una precisazione importante contenuta nel capitolo 8 delle Linee Guida: la tempistica ordinaria non si applica alle opere per le quali, in sede di ispezione obbligatoria o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa dovuta a:

  • significativo degrado o decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
  • deformazioni significative, anche per problemi in fondazione;
  • danneggiamenti da azioni ambientali, quali sisma, vento, neve e temperatura;
  • azioni eccezionali, quali urti, incendi, esplosioni;
  • situazioni di funzionamento o uso anomale.

In tali casi deve essere avviata immediatamente la programmazione di ulteriori ispezioni approfondite e delle conseguenti attività di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

Accordi tra enti territoriali

L’articolo 2 prevede che, per le finalità attuative del decreto, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni, Province e Città metropolitane. La disposizione consente quindi forme di cooperazione istituzionale per supportare l’attuazione delle Linee Guida sul territorio.

Sperimentazione per gli enti diversi da Anas e concessionari autostradali

L’articolo 4 disciplina la partecipazione degli enti territoriali alla sperimentazione. In particolare:

  • una quota delle risorse già previste dal DM n. 578/2020 è destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori per i ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.A. e dai concessionari autostradali;
  • tale quota è fissata fino a un massimo di 4,5 milioni di euro;
  • alla formazione degli operatori può essere destinata una percentuale fino al 30% delle risorse indicate.

Gli enti interessati devono proporre entro e non oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione prevista dall’articolo 4 del DM n. 578/2020 e secondo le modalità da questa definite, le tratte stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sperimentare. La Commissione selezionerà poi, all’interno di tali tratte, un numero di opere significative non superiore a 50.

L’attività di sperimentazione e formazione è svolta nell’ambito della sperimentazione già prevista dal DM 17 dicembre 2020, n. 578, fino al termine della medesima. A tal fine deve essere adeguata la convenzione tra il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS, con obbligo di puntuale rendicontazione delle risorse impiegate.

Estensione del periodo di sperimentazione

L’articolo 5 modifica la durata del periodo sperimentale previsto dall’articolo 2, comma 3, del DM n. 578/2020, portandolo da 24 mesi a 48 mesi. La scelta è giustificata dalle modifiche tecniche introdotte nelle Linee Guida, dall’esigenza di rivalutare attività già svolte e dalla necessità di completare il censimento e la gestione delle ulteriori opere da ricomprendere nel sistema.

Entrata in vigore

L’articolo 6 dispone che il decreto sia inviato agli organi di controllo per la registrazione e che entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Profili applicativi per gestori e pubbliche amministrazioni

Per i gestori delle infrastrutture il decreto comporta l’obbligo di adeguarsi a un sistema unitario di classificazione del rischio e monitoraggio, secondo tempistiche e criteri dell’Allegato A e delle future istruzioni operative. Per gli enti territoriali, il testo apre alla collaborazione con altri livelli istituzionali, alla partecipazione alla sperimentazione e all’accesso a risorse dedicate entro i limiti fissati.

Per le amministrazioni e gli operatori tecnici, il decreto assume rilievo anche per il raccordo con ANSFISA, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la protezione civile, la programmazione degli interventi di sicurezza e la gestione documentale e informativa delle opere d’arte stradali.

Punti principali

Adozione di un unico corpus di Linee Guida

Il decreto sostituisce l’Allegato A del DM 17 dicembre 2020, n. 578 con nuove Linee Guida per ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti. L’obiettivo è assicurare omogeneità nella classificazione e gestione del rischio, nella valutazione della sicurezza e nel monitoraggio lungo strade statali, autostrade e infrastrutture stradali gestite da altri enti.

Istruzioni operative applicative

È prevista l’adozione, entro 30 giorni, di istruzioni operative da parte del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su proposta di ANSFISA, per l’applicazione generale delle Linee Guida da parte di tutti i gestori, inclusi Anas e concessionari autostradali.

Sperimentazione e partecipazione degli enti territoriali

Gli enti diversi da Anas e concessionari possono proporre, entro il 22 dicembre 2022, tratte stradali contenenti ponti o viadotti da sottoporre a sperimentazione. La Commissione individuerà poi fino a 50 opere significative su cui applicare la sperimentazione.

Risorse finanziarie per sperimentazione e formazione

Una quota delle risorse già previste dal DM n. 578/2020, fino a 4,5 milioni di euro, è destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori per i ponti delle infrastrutture gestite da enti diversi da Anas e concessionari. Alla formazione può essere destinato fino al 30% di tale quota.

Estensione del periodo di sperimentazione

La durata della sperimentazione prevista dal DM 17 dicembre 2020, n. 578 viene estesa da 24 a 48 mesi.

Come è indicizzato

Materieopere pubbliche e infrastrutturesicurezza stradaleappalti pubblicifinanziamenti e contributipnrr

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