Decreto ministeriale n. 217 del 06/08/2022
Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell’anno 2022 - Capitolo di spesa 1342/P.G. 02 - annualità 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina come vengono assegnate ed erogate le risorse stanziate dall’art. 3 del d.l. 50/2022 per compensare gli extra-costi del gasolio sostenuti nel primo trimestre 2022 dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. La misura consiste in un credito d’imposta pari al 28% della spesa, entro il plafond complessivo di 496.945.000 euro, ed è riservata alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto merci ex art. 24-ter TUA. Il decreto regola domanda, gestione tramite piattaforma ADM, compensazione in F24, trasmissione dati all’Agenzia delle entrate, controlli, profili di aiuto di Stato e demandi attuativi successivi.
modalità di erogazione del credito d'imposta per l'autotrasporto merci per conto terzi sui consumi di gasolio del primo trimestre 2022
Modalità di erogazione del credito d'imposta per l'autotrasporto merci sul gasolio del primo trimestre 2022
Il decreto attua la misura introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata a compensare i maggiori oneri delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti. La disciplina è impostata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno nei limiti e alle condizioni della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01.
Base normativa e finalità
La misura è adottata in considerazione:
- del d.l. 50/2022, art. 3, commi 1 e 4, che riconoscono un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta;
- dell’art. 24-ter del d.lgs. 504/1995, che individua le attività di trasporto rilevanti ai fini del beneficio;
- del regolamento (UE) n. 651/2014, degli articoli 107 e 108 TFUE e della comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01 sul quadro temporaneo di crisi.
Il decreto è giustificato dall’esigenza di consentire una procedura rapida di riconoscimento del contributo, in ragione della grave difficoltà economica del settore e della disponibilità di strumenti informatici già in uso presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le procedure di rimborso accise.
Risorse finanziarie e soggetto gestore
Le risorse complessive destinate alla misura ammontano a 496.945.000 euro per il 2022. Nell’importo è compresa una spesa massima di 100.000 euro, IVA inclusa, per la società CONSAP, individuata quale soggetto gestore dell’attività di supporto e verifica prevista dall’art. 8.
La gestione operativa è costruita su una collaborazione tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate e CONSAP, con previsione di successivi atti convenzionali e di un decreto direttoriale attuativo.
Destinatari della misura
I destinatari sono le imprese:
- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- esercenti le attività di trasporto merci indicate dall’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del d.lgs. 504/1995.
Ai fini della procedura, il decreto precisa che l’erogazione è rivolta alle imprese che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al R.E.N. e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Criterio di calcolo del credito
Il credito d’imposta è determinato nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio:
- impiegato nei veicoli utilizzati per l’attività;
- di categoria euro V o superiore;
- al netto dell’IVA;
- documentato dalle fatture di acquisto.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto, tenendo conto anche della non imponibilità fiscale e IRAP del credito stesso.
Procedura di presentazione delle domande
Le imprese aventi diritto presentano istanza tramite una piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo uno specifico modello. Il riconoscimento del credito avviene nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine di arrivo delle domande.
Il decreto rinvia a un successivo decreto direttoriale, da adottarsi secondo le indicazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, per definire:
- le modalità di presentazione delle istanze;
- le informazioni necessarie alla formalizzazione;
- il flusso di trasmissione dei dati tra ADM, Ministero, soggetto gestore CONSAP e Agenzia delle entrate;
- le modalità di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il riconoscimento definitivo del credito d’imposta.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Decorso il termine di dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, l’operazione di versamento è rifiutata se non conforme.
La compensazione non può superare l’importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell’operazione. Sono espressamente esclusi i limiti quantitativi ordinari previsti:
- dall’art. 1, comma 53, della legge 244/2007;
- dall’art. 34 della legge 388/2000.
Il credito:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per la regolazione contabile delle compensazioni, i fondi sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
Trasmissione dei dati e verifica del plafond
Il Ministero, per il tramite dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse e gli importi del credito concesso. Le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, devono essere comunicate con le stesse modalità.
Aiuti di Stato, gestione informatica e controlli
Il decreto qualifica espressamente la misura come aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e ne subordina l’efficacia all’approvazione della Commissione europea. La compatibilità è ricondotta all’art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e alla comunicazione 2022/C 131 I/01.
La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto delega a CONSAP le attività istruttorie con apposita convenzione da sottoscrivere entro 15 giorni dall’entrata in vigore. CONSAP cura la realizzazione e manutenzione dell’applicazione telematica per la gestione del flusso documentale e dell’inserimento dei dati nel RNA, senza margini di profitto o utili, con copertura dei soli costi di funzionamento e gestione.
Resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare controlli e verifiche anche successivamente all’erogazione e di disporre la revoca del beneficio e il recupero delle somme in caso di cumulo indebito o di gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive. Le attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE.
Punti principali
Finalità e copertura finanziaria
Il decreto attua l’art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e disciplina le modalità di erogazione delle risorse destinate a mitigare l’impatto degli aumenti eccezionali dei carburanti sul settore dell’autotrasporto merci per conto terzi. La dotazione complessiva è pari a 496.945.000 euro per il 2022, comprensiva di un massimo di 100.000 euro IVA inclusa per l’attività del soggetto gestore CONSAP.
Beneficiari e misura dell’agevolazione
Possono accedere al beneficio le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto merci indicate dall’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del d.lgs. 504/1995. Il credito d’imposta è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, impiegato in veicoli euro V o superiori utilizzati per l’attività, al netto dell’IVA e comprovato da fatture d’acquisto.
Procedura di domanda e assegnazione
Le imprese che esercitano in via prevalente l’autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al R.E.N. e all’albo degli autotrasportatori, presentano domanda mediante una piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il riconoscimento avviene nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
Fruizione del credito e limiti fiscali
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6. L’importo compensato non può superare quello concesso. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione previsti dalla legge n. 244/2007 e dalla legge n. 388/2000; il credito non concorre a reddito d’impresa né IRAP e non rileva ai fini degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Gestione, aiuti di Stato e controlli
Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e gli importi concessi, nonché le variazioni o revoche. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto delega a CONSAP le attività istruttorie e di gestione informatica per il Registro nazionale aiuti di Stato, con convenzione da sottoscrivere entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Restano fermi i controlli successivi del Ministero, con possibilità di revoca e recupero delle somme in caso di irregolarità o cumulo indebito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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