Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06852/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso/credito d'imposta sulle accise per gasolio ad uso commerciale richiesto da una società di autotrasporto per alcuni veicoli immatricolati euro 2 e successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP). La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello, ritenendo che l'installazione del FAP non bastasse a far rientrare i mezzi nella categoria euro 3 o superiore richiesta dalla disciplina agevolativa. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2008, n. 39, sostenendo che la norma tecnica sull'omologazione dei filtri non escludeva che un FAP potesse ridurre anche altri inquinanti e determinare una classificazione ambientale superiore; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, in relazione all'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e all'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, assumendo che la nozione di gasolio commerciale fosse direttamente vincolante e non potesse essere ristretta dalla legge nazionale con il requisito della categoria euro del veicolo. In subordine ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il d.m. n. 39/2008 attribuisce rilievo all'installazione del FAP solo ai fini della riduzione della massa di particolato e dell'annotazione sulla carta di circolazione, senza comportare una completa equiparazione del veicolo a quelli di categoria euro 3 o superiore. Ha inoltre ribadito che la disciplina agevolativa sulle accise si applica solo ai veicoli classificati nelle categorie euro indicate dalla legge, valutate secondo la classificazione risultante dall'omologazione, senza che rilevi l'installazione successiva di un FAP omologato. Quanto alla censura eurounitaria, la Corte ha escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, osservando che essa lascia agli Stati membri margini di scelta sul regime fiscale e non impone un'interpretazione estensiva della nozione di gasolio commerciale; ha quindi ritenuto infondata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché il significato della norma europea era già chiarito dalla giurisprudenza. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 5 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    La Corte lo interpreta nel senso che l'omologazione dei filtri antiparticolato rileva solo ai fini della riduzione della massa di particolato e non comporta, di per sé, un mutamento generale della categoria ambientale del veicolo.

  • art. 6 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    La visita degli uffici della motorizzazione serve a verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato.

  • art. 7 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    L'annotazione sulla carta di circolazione precisa che il veicolo è inquadrabile quale Euro solo ai fini dell'inquinamento da massa di particolato.

  • art. 7 direttiva 2003/96/CE

    La direttiva consente agli Stati membri di introdurre trattamenti fiscali differenziati per il gasolio commerciale, senza imporre un obbligo pienamente vincolante tale da precludere la disciplina nazionale; la nozione di gasolio commerciale non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 1, comma 645, legge n. 208 del 2015

    Il credito/agevolazione per le accise sul gasolio per autotrazione spetta solo per i veicoli classificati nelle categorie euro specificamente previste dalla legge; conta la classificazione originaria del veicolo e non l'installazione successiva di FAP.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995

    È richiamato quale disciplina interna di riferimento del regime agevolato sulle accise per il gasolio commerciale.

  • art. 267, secondo comma, TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non sussisteva un dubbio interpretativo reale sulla norma eurounitaria, essendo già chiarita dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali o i crediti d'imposta fondati sulla classificazione ambientale dei veicoli devono essere interpretati in modo rigorosamente aderente al dato normativo: rileva la categoria attribuita in sede di omologazione, non una successiva modifica tecnica del mezzo.
  • L'installazione successiva di un filtro antiparticolato omologato non comporta, salvo espressa previsione normativa, il mutamento della classe euro del veicolo ai fini dell'accesso a benefici fiscali.
  • Le norme tecniche che disciplinano l'omologazione di dispositivi antinquinamento non possono essere utilizzate per estendere l'ambito applicativo di una disciplina tributaria agevolativa, quando la norma fiscale richiama categorie ambientali determinate in via legale.
  • Le agevolazioni fiscali costituiscono disposizioni di carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il significato della norma eurounitaria sia già chiarito dalla giurisprudenza o quando il dubbio interpretativo non sia effettivo.
  • La direttiva 2003/96/CE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella modulazione del regime fiscale dei prodotti energetici, purché siano rispettati i livelli minimi e il principio di parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.