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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della nota prot. n. 72502 del 16/10/2024, con la quale l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente rigetta il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente inteso alla riforma del provvedimento prot. n. 14082 del 05/03/2024, con il quale la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa (d’ora in poi STA) ha rigettato la richiesta di concessione per l’occupazione di suolo demaniale marittimo in Marzamemi allo scopo di realizzare la sede dell’Associazione ricorrente, istanza avanzata il 26/04/2016, assunta al prot. n. 27756 del 26/04/2016; - della nota prot. n. 14082 del 04/06/2024, con la quale la STA ha rigettato l’istanza istanza del 26/04/2016, successivamente confermata sul portale telematico del Dipartimento regionale con n. 3763, assunta al prot. n. 17763 del 24/03/2021; - della nota prot. n. 12992 del 30/06/2020, con la quale la Capitaneria di Porto di Siracusa rilasciava parere in ordine alla richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo demaniale per la realizzazione della sede della Associazione Pro Loco di Marzamemi; - ove occorra, del rapporto prot. n. 64968 del 17/09/2024 con il quale la STA ha relazionato il Dipartimento dell’Ambiente in ordine alla fattispecie (atto non conosciuto); nonché, per l’accertamento ex art. 116, co. 2, c.p.a. del diritto di accesso agli atti chiesti dalla parte ricorrente all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente resistente con istanza del 16.12.2024, non riscontrata nel termine previsto di trenta giorni dalla sua ricezione.

Giustizia amministrativa202500054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione demaniale marittima per l'occupazione di 208 mq di suolo demaniale destinati alla sede associativa, rigetto del ricorso gerarchico e parere negativo della Capitaneria di Porto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato il diniego della concessione demaniale marittima e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha contestato il richiamo, nei provvedimenti impugnati, al parere negativo della Capitaneria di Porto e agli indirizzi emersi dal tavolo tecnico del 2019, sostenendo che tali atti non fossero stati resi conoscibili e che il parere non spiegasse adeguatamente perché la sede associativa avrebbe aggravato il congestionamento dell'area. È stato inoltre dedotto che il tavolo tecnico riguardasse soltanto attività commerciali ambulanti, non riconducibili alla sede dell'associazione, e che il progetto avrebbe avuto un impatto minore sui flussi rispetto alle attività commerciali già autorizzate. La ricorrente ha valorizzato anche la previsione del PUDM comunale relativa alla collocazione di un info point turistico e il parere favorevole del Comune. Ha infine sostenuto che la rinuncia, intervenuta durante il procedimento, alla parte della domanda relativa agli specchi acquei avrebbe imposto una rinnovazione del parere della Capitaneria. In via incidentale è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso agli atti richiamati per relationem.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di irricevibilità relativa all'impugnazione del parere della Capitaneria, poiché si trattava di un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, impugnabile insieme al provvedimento finale mediante la doppia impugnazione. Ha respinto anche la richiesta di estromissione del Ministero e della Capitaneria, ritenendo quest'ultima legittimata a resistere quale autorità emanante il parere contestato e il Ministero parte necessaria quale amministrazione statale di appartenenza. Nel merito, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del rigetto del ricorso gerarchico e del diniego, poiché gli atti richiamati erano stati indicati e resi disponibili alla ricorrente nel corso del giudizio mediante deposito telematico; da quel momento la parte avrebbe potuto proporre motivi aggiunti o un autonomo ricorso, ma non lo aveva fatto. Ha escluso l'obbligo di acquisire un nuovo parere dopo la rinuncia agli specchi acquei, in quanto il parere originario conteneva ragioni autonome, distinte e autosufficienti per la parte relativa al demanio terrestre e per quella relativa agli specchi acquei. Quanto al merito sostanziale, ha ritenuto non irragionevole il diniego: il tavolo tecnico del 2019 aveva riservato l'area alle sole attività commerciali ambulanti, alimentari e non, per esigenze di sicurezza pubblica e di gestione delle vie di fuga; la sede associativa non rientrava in tale categoria. Il riferimento al PUDM e all'info point non era decisivo, perché il progetto comprendeva ulteriori servizi riservati ai soci. È stato quindi ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone nell'area congestionata. La domanda di accesso era già stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere con ordinanza n. 1533/2025, a seguito dell'ostensione degli atti. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, ma è stata ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela processuale del diritto di accesso; nel caso concreto l'ostensione degli atti durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio

    La motivazione per relationem è sufficiente quando gli atti richiamati siano indicati e conoscibili dall'interessato; non è necessario notificare tutti gli atti richiamati, purché siano messi a disposizione e possano essere richiesti, acquisiti e contestati.

  • art. 11 r.d. n. 1611/1933

    È richiamato per affermare che il Ministero, quale amministrazione statale, sta in giudizio in persona del Ministro pro tempore; non sussistono pertanto ragioni per estrometterlo insieme alla Capitaneria quale articolazione territoriale.

Massime di principio

  • Un parere endoprocedimentale privo di autonoma lesività non è immediatamente impugnabile; può essere contestato insieme al provvedimento finale, deducendone i vizi propri o quelli derivati mediante la doppia impugnazione.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento indica gli atti richiamati e questi sono resi conoscibili e accessibili all'interessato; l'amministrazione non è tenuta a notificare tali atti, ma deve metterli a disposizione in modo che il destinatario possa acquisirli e difendersi.
  • In sede di ricorso gerarchico l'autorità decidente non è tenuta a svolgere nuovi approfondimenti istruttori non necessari né a ripetere integralmente la motivazione dell'atto impugnato, potendo motivare per relationem in rapporto alle censure dedotte.
  • Quando un parere contiene motivazioni autonome, distinte e autosufficienti riferite a diverse componenti della domanda, la rinuncia successiva a una di esse non impone necessariamente l'acquisizione di un nuovo parere, se permane una ragione autonoma ostativa riferita alla parte residua.
  • Nella valutazione di una richiesta di concessione demaniale marittima, l'amministrazione può negare l'occupazione sulla base di esigenze di pubblica sicurezza e di gestione dei flussi in un'area congestionata, quando la destinazione richiesta non rientri tra quelle ammesse dagli indirizzi organizzativi adottati per l'area.
  • La previsione urbanistica o pianificatoria della possibile collocazione di un info point non attribuisce automaticamente il diritto alla concessione demaniale quando il progetto concreto comprenda ulteriori attività o servizi e sussistano prevalenti esigenze pubbliche di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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