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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento amministrativo di diniego del 28.04.2026, notificato in pari data, della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi Legge n. 326 del 24.11.2003 e ss.mm.ii. – Pratica di Condono n. 47/2005, priva di protocollo, con cui “adotta in seguente provvedimento di DINIEGO sull’istanza in premessa relativa alla domanda di definizione degli illeciti edilizi Legge 326 del 24/11/2003 e ss.mm.ii. – Pratica di Condono n. 47/2005, ad oggetto la ‘realizzazione di strutture amovibili: tettoie in legno con copertura in canne presso un manufatto preesistente lungo i lati Nord, Est e Sud dello stesso ed in corrispondenza di sottostante pavimento in lastre di pietra leccese; piazzale con spandimento di ghiaia recintato con assi di legno, muretti in pietra di altezza di mt. 1,00’, riferiti all’immobile denominato “Casotto”, sito in Località Orte e censito in catasto al foglio n. 46, particella n. 14”, emesso dal responsabile tecnico del settore Urbanistica del Comune di Otranto Arch. Lucio Ricciardi; - dell’ordinanza n. 32 del 07.05.2026, REG_PROT – 0012129, notificata in data 08.05.2026 di demolizione e ripristino ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 e, specificatamente, “delle tettoie in legno con copertura in canne presso un manufatto preesistente lungo i lati Nord, Est e Sud dello stesso ed in corrispondenza di sottostante pavimento in lastre di pietra leccese; piazzale con spandimento di ghiaia recintato con assi di legno, muretti in pietra di altezza pari a mt. 1,00” e “del pavimento in lastre di pietra leccese”, emessa dal responsabile tecnico del settore Urbanistica del Comune di Otranto Arch. Lucio Ricciardi; - dell’ordinanza n. 33 del 07.05.2026, REG_PROT – 0012131, notificata in data 08.05.2026, di demolizione e ripristino ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 e, specificatamente, “1. Lato est, tettoia con incannucciato per una superficie di circa 56 mq; 2. Lato ovest, tettoia con incannucciato per una superficie di circa 60 mq; 3. Lato nord, tettoia con incannucciato per una superficie di circa 15,5 mq; 4. Sul lato ovest è presente un muretto di delimitazione della superficie coperta della tettoia; 5. L’area pavimentata con lastre di pietra leccese copre una superficie esterna al fabbricato di circa mq 320; 6. Nell’area pavimentata ad est sono presenti tavoli, sedie ed ombrelloni con presenza di alcuni avventori del punto ristoro; 7. Sotto la tettoia a nord è presente l’ingresso ai bagni e sono installate docce per i fruitori; 8. Nell’area verde a sud sono presenti diversi ombrelloni e lettini; 9. Sono presenti diverse schermature in incannucciato sul lato nord al fine di mitigare la vista di depositi e serbatoi”, emessa dal responsabile tecnico del settore Urbanistica del Comune di Otranto Arch. Lucio Ricciardi; - nonché di ogni atto presupposto conseguenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di definizione del condono edilizio e ordinanze di demolizione e ripristino relative a tettoie, pavimentazioni, piazzale recintato e ulteriori opere presenti nell'area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del 28 aprile 2026 relativo alla domanda di definizione degli illeciti edilizi presentata dal dante causa, nonché le ordinanze comunali n. 32 e n. 33 del 7 maggio 2026, con cui il Comune di Otranto ha disposto la demolizione e il ripristino di opere realizzate in assenza di titolo edilizio. Le opere oggetto del condono comprendevano strutture amovibili, tettoie in legno con copertura in canne, pavimentazioni in lastre di pietra leccese, un piazzale con ghiaia e recinzioni e muretti in pietra; l'ordinanza n. 33 riguardava inoltre ulteriori tettoie, aree pavimentate, muretti, schermature e opere funzionali all'utilizzo dell'area come punto ristoro. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili e ne ha comunque contestato la fondatezza nel merito. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica le singole censure di legittimità dedotte dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, già oggetto di accoglimento monocratico, sospendendo gli effetti delle ordinanze demolitorie n. 32 e n. 33 del 7 maggio 2026. Il fumus non è stato definito in senso positivo o negativo: il Collegio ha ritenuto che le censure della ricorrente e le eccezioni preliminari e difese del Comune necessitino di un adeguato approfondimento nella fase di merito, in ragione della particolare complessità fattuale e giuridica della vicenda e della successione di provvedimenti amministrativi e giudiziari concernenti le opere e il loro utilizzo. Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio grave e irreparabile connesso all'esecuzione di due provvedimenti demolitori. La sospensione è stata disposta esclusivamente per salvaguardare lo stato di fatto fino alla decisione di merito e riguarda il profilo edilizio; non costituisce autorizzazione, rilascio o accertamento della legittimità delle eventuali attività commerciali svolte nell'area. Il Comune conserva quindi la possibilità di intervenire qualora ritenga che tali attività siano incompatibili con la destinazione dell'area o con i titoli disponibili. È stata fissata l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della sospensione degli effetti delle ordinanze demolitorie.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato in relazione al decreto monocratico n. 396 del 10 luglio 2026, con cui era stata accolta l'istanza cautelare urgente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa delle ordinanze comunali di demolizione e ripristino impugnate.

  • Legge n. 326 del 24 novembre 2003

    È la normativa richiamata nella domanda di definizione degli illeciti edilizi oggetto del diniego comunale.

Massime di principio

  • In presenza di provvedimenti demolitori la tutela cautelare può essere concessa per evitare un pregiudizio grave e irreparabile e preservare lo stato di fatto fino alla decisione di merito, quando le censure e le eccezioni preliminari richiedano un approfondimento incompatibile con una definizione immediata della controversia.
  • La sospensione cautelare di un'ordinanza edilizia demolitoria produce effetti limitati al profilo edilizio controverso e non equivale al rilascio, al conseguimento o all'accertamento della legittimità dei titoli necessari per lo svolgimento di attività commerciali nell'area interessata.
  • L'accoglimento della tutela cautelare non preclude all'amministrazione l'esercizio dei propri poteri rispetto ad attività ulteriori, qualora risultino incompatibili con la destinazione dell'area o con i titoli di cui il privato dispone.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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