Cassazione Penale, Sentenza n. 14479/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha censurato il decreto per violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che i giudici di merito si sono limitati a recepire la sentenza di condanna nel processo penale 'Grimilde' (non passata in giudicato) senza acquisire l'intero fascicolo, omettendo di considerare elementi favorevoli quali la dichiarazione resa da Bologna il 25/05/2020, la sentenza della Corte d'appello n. 4642/2022 che avrebbe escluso alcune aggravanti e responsabilità, e le dichiarazioni del collaboratore Colosirno che avrebbero negato l'affiliazione del ricorrente alla 'ndrangheta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse adeguatamente motivato e che la Corte distrettuale avesse valorizzato gli elementi fattuali utili a qualificare la pericolosità sociale qualificata di Bologna (stabili e stretti collegamenti con i vertici della cosca Grande Aracri, pluripregiudicatezza e precedenti per reati gravi). La Cassazione ha richiamato il principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale (art. 29 d.lgs. n. 159/2011) e la possibilità per il giudice di prevenzione di valutare elementi provenienti da procedimenti penali anche non definibili. Ha inoltre escluso rilievo decisivo della mancata definitività della sentenza penale o della mancata acquisizione dell'intero fascicolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2; art. 29
Delimitano il perimetro di impugnazione in Cassazione per le misure di prevenzione (controllo limitato a violazioni di legge) e affermano l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, consentendo l'utilizzo di elementi probatori tratti da procedimenti penali anche non definitivi
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) ; art. 616
Art. 606 indica i motivi di ricorso per Cassazione (con la precisazione giurispr. che il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente); art. 616 disciplina la condanna alle spese e la sanzione per ricorsi infondati
codice di procedura penale
Citato dalla giurisprudenza richiamata per spiegare che anche sentenze di assoluzione per insufficienza di prove non escludono automaticamente l'utilizzo degli stessi fatti nel giudizio di prevenzione quando tali fatti siano comunque idonei a fondare un giudizio di pericolosità
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice di prevenzione può valutare elementi tratti da procedimenti penali anche se non definitivi
- La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione, esercita un controllo limitato a profili di legittimità e può censurare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente
- La mancata acquisizione dell'intero fascicolo penale o la non definitività di una sentenza penale non impedisce di basare una misura di prevenzione su elementi emersi in quel processo, purché il giudice motivi l'apprezzamento di pericolosità
- Una riproposizione generica in Cassazione di argomentazioni già esaminate e non specificamente confutanti i rilievi del provvedimento impugnato è inidonea a determinare l'accoglimento del ricorso
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione occorre dimostrare, con argomentazione specifica e puntuale, l'assenza o l'apparenza della motivazione rispetto ai fatti ritenuti idonei a fondare la pericolosità
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