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Sentenza

Sentenza n. 965/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 17 aprile 2024 n. 92.

Giustizia amministrativa202501497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 17 aprile 2024 n. 92, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 17 aprile 2024 n. 92, che aveva condannato il Ministero ad assegnare a ciascuna la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non aveva formulato contestazioni nel merito. In rito, il Collegio aveva inizialmente rilevato il difetto della procura speciale alle liti; ha poi ammesso il nuovo mandato depositato dalle ricorrenti, ritenendo sanabile il vizio poiché la procura originaria era stata rilasciata prima della sentenza dell'Adunanza plenaria richiamata nel provvedimento, che avrebbe affermato l'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza e su richiesta di parte, la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione alla sentenza dell'Adunanza plenaria sulla sanabilità o insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, legittima l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine fissato dal giudice amministrativo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento all'accertamento dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione e assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato per l'esecuzione e la cessazione al momento dell'adempimento o, in difetto, all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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