Sentenza n. 648/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 08.08.2023 del Comando Generale Arma Carabinieri e correlato parere n. -OMISSIS- deliberato dal Ministero dell''''Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 08.08.2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri notificato in data 08 ottobre 2023; del parere n. -OMISSIS- deliberato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – posizione -OMISSIS-, nell’adunanza n. -OMISSIS- del 25.07.2023; di tutti gli atti afferenti e correlati al procedimento, prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha negato la dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per quattro patologie, riconoscendola soltanto per l'osteoartrosi vertebrale dorsale e lombosacrale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, dell'art. 11, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 461/2001 e dell'art. 64, secondo e terzo periodo, del d.P.R. n. 1092/1973, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsa e insufficiente motivazione, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il Comitato di verifica avesse esaminato una documentazione incompleta e non rappresentativa delle effettive mansioni svolte, degli incarichi operativi e di comando, della turnistica e dello stress lavorativo; ha inoltre contestato l'erroneo riferimento a una patologia epatica neoplastica quale causa del trapianto. Con riguardo alla cardiopatia ipertensiva e alla gastropatia erosiva ha censurato il carattere standardizzato e apodittico della motivazione, la mancata considerazione delle mansioni e dello stress di servizio e l'asserita insussistenza della familiarità ipertensiva. Quanto agli esiti del trapianto di fegato, ha dedotto il travisamento dei presupposti clinici e l'omessa valutazione dell'incidenza causale o concausale del servizio. Ha chiesto anche una verificazione o CTU e l'acquisizione di ulteriore documentazione sulle attività di servizio e sull'orario straordinario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dalle eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni. Ha ritenuto che il parere del Comitato di verifica costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali o omessa considerazione di circostanze fattuali decisive. Nel caso concreto, il Comitato aveva ricevuto la documentazione amministrativa e sanitaria, compreso il foglio matricolare, e aveva considerato le mansioni svolte. Il giudice ha rilevato che, ai fini della causa di servizio, non è sufficiente il carattere gravoso o stressante dell'ordinaria attività militare: il richiedente deve allegare e dimostrare fatti ed eventi specifici, eccedenti le normali condizioni di lavoro e gravosi per intensità e durata, idonei a operare come causa o concausa efficiente e determinante. Il parere è stato ritenuto adeguatamente motivato, seppure sinteticamente, sia per il riconoscimento dell'osteoartrosi sia per il diniego relativo alle altre patologie, considerate rispettivamente di natura disendocrina, prevalentemente endogena, connessa a predisposizione costituzionale o priva di fattori di servizio specifici idonei a determinare una genesi neoplastica. Il decreto amministrativo poteva limitarsi a richiamare il parere, essendo quest'ultimo l'atto conclusivo e vincolante per l'amministrazione. Sono state respinte anche le richieste di verificazione o CTU, perché avrebbero comportato una sostituzione del giudizio tecnico del Comitato in assenza di errori manifesti o di inattendibilità metodologica, nonché la richiesta di ulteriore istruttoria documentale, poiché la documentazione rilevante risultava già acquisita. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non individua uno specifico articolo né accerta una violazione della legge nel caso concreto.
art. 11, commi 1 e 3, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
La disciplina del procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è richiamata nel contesto della funzione del Comitato di verifica, il cui parere è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione destinataria.
art. 64, secondo e terzo periodo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale base per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati sanitari nella pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica e atto obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di carenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali oppure omessa considerazione di circostanze fattuali potenzialmente decisive; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnico-medica a quella del Comitato quando quest'ultima sia metodologicamente attendibile, anche se opinabile.
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il richiedente deve allegare e dimostrare fatti o eventi specifici, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro e gravosi per intensità e durata, idonei a incidere in modo efficiente e determinante sull'insorgenza o sull'aggravamento della patologia; non sono sufficienti i generici disagi, la fatica o lo stress normalmente connessi all'attività militare.
- Quando il Comitato di verifica abbia esaminato la documentazione sanitaria e amministrativa rilevante, compresi gli atti descrittivi del servizio e il foglio matricolare, non sussiste difetto di istruttoria per il solo fatto che l'interessato proponga una diversa ricostruzione delle mansioni o una diversa interpretazione del nesso eziologico.
- Il provvedimento finale dell'amministrazione può motivare mediante semplice richiamo al parere del Comitato di verifica, poiché il Comitato è l'organo competente a formulare il giudizio conclusivo sulla dipendenza della patologia dal servizio e il relativo parere vincola l'amministrazione. In assenza di profili di manifesta erroneità o irragionevolezza, non è ammissibile disporre una verificazione o una CTU per sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata al Comitato.
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