Cassazione Penale, Sentenza n. 4226/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per reati di bancarotta (distrazione e documentale) e simulazione di reato. Il ricorrente deduce: 1) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo spiegato che le rimanenze e la cassa si riferivano a bilanci 2004 e che l'attività era proseguita sino al 2006, che somme erano impiegate per la continuità aziendale, esistenza di crediti non riscosi, fallimento per istanza di Equitalia dopo un precedente beneficio, e denuncia di furto fondata; 2) per la bancarotta documentale sostiene che i libri furono istituiti e tenuti da un professionista e non distrutti, piuttosto mai compilati per negligenza e dunque mancherebbe il dolo specifico (eventuale derubricazione in art. 217 legge fall.); 3) riguardo alla simulazione di reato censura le indagini ritenendo che i beni fossero trasferiti nella nuova sede di Matino e quindi esistenti dopo il pignoramento; 4) censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento dell'aggravante per il rilevante danno, sostenendo che i valori erano falsati dall'ultimo bilancio e l'attività era proseguita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure non consentite o manifestamente infondate. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito circa: la prova della distrazione desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni; la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta, valorizzando indici quali la mancata rinvenimento di beni strumentali, materie prime di consistente valore, somme contanti, occultamento delle scritture, denuncia di furto in epoca prossima al fallimento, e cointeressenze con altra società fallita. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provata la volontà di occultare o di rendere incomplete le scritture, nonostante l'istituzione formale da parte di un professionista, richiamando il dovere personale dell'amministratore di vigilare e conservare le scritture. Le doglianze sulla ricostruzione fattuale (esistenza dei beni, fondatezza della denuncia di furto) sono state ritenute inammissibili perché costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Anche la censura sulle attenuanti generiche e sull'aggravante per il danno è stata respinta: il diniego delle generiche è adeguatamente motivato con l'assenza di elementi favorevoli e i precedenti dell'imputato; la contestazione all'aggravante è aspecifica. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, Legge fallimentare
La Corte valorizza l'art. 216/1 per configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione: la mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore costituisce indice di distrazione e pericolo concreto per la massa creditoria.
art. 219, Legge fallimentare
Riferita come norma concernente l'aggravante per il danno di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e ha giudicato la censura aspecifica e inammissibile.
art. 223, Legge fallimentare
Norma citata nel mezzo del ragionamento sulle responsabilità concorsuali; utilizzata nel contesto delle accuse di bancarotta.
art. 217, Legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta semplice (negligenza). La difesa aveva chiesto la derubricazione a tale fattispecie; la Corte ha ritenuto invece provato il dolo specifico/documentale e la finalità fraudolenta.
art. 87, comma 3, Legge fallimentare
Richiamata per l'obbligo del fallito di verità circa la destinazione dei beni all'interpello del curatore: il mancato adempimento integra rilevanza penale e costituisce indice di fraudolenza.
art. 367 cod. pen.
Citato rispetto all'accusa di simulazione di reato (denuncia di furto ritenuta falsa); la Corte territoriale ha valutato i fatti e ritenuto fondata la ricostruzione di falsità strumentale, decisione non sindacabile in cassazione nei fatti.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella rubrica della sentenza originaria in relazione alla concorso di persone e responsabilità penale.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che la Cassazione può rilevare l'inammissibilità di motivi per difetto di specificità anche d'ufficio; utilizzato nel rigetto dell'impugnazione relativa all'aggravante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alle condizioni per l'esenzione dal pagamento di alcune somme processuali: la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'esenzione nel caso concreto.
Massime di principio
- L'amministratore/legale rappresentante ha l'onere di dimostrare la destinazione dei beni aziendali quando questi risultano mancanti: la mancata prova può costituire indice di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- La bancarotta documentale richiede di dimostrare non solo l'assenza formale dei libri, ma una condotta finalizzata a rendere inidonee le scritture a rappresentare la situazione patrimoniale: l'affidamento della contabilità a un professionista non esclude la responsabilità dell'amministratore, che ha un obbligo diretto di vigilanza.
- Una denuncia di furto presentata in prossimità del fallimento può essere valutata come strumentale se gli altri indizi (mancato rinvenimento dei beni, tempistica, coincidenze con dissesti) convergono verso la simulazione; la valutazione è però questione di merito non rilevabile in Cassazione salvo profili di vizio di diritto.
- Le impugnazioni in Cassazione sono limitate: non è consentito riproporre una rivalutazione integrale dei fatti o offrire una ricostruzione alternativa non fondata su profili di illegittimità di diritto o vizio manifesto di motivazione.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti che giustifichino la valutazione favorevole; precedenti penali e assenza di elementi favorevoli possono legittimare il diniego.
- Difesa pratica in casi analoghi: documentare concretamente la destinazione dei beni (contratti di trasferimento, fatture, movimenti bancari), conservare e produrre copie delle scritture contabili e delle comunicazioni con professionisti, acquisire e conservare atti di indagine o denunce a terzi che confermino il furto, dimostrare operazioni volte alla continuità aziendale e l'effettiva impossibilità di incasso dei crediti.
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