Cassazione Civile, Ordinanza n. 04502/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini tra fondi limitrofi, con richiesta anche di rilascio di aree asseritamente occupate e di arretramento di costruzioni e piantumazioni ritenute troppo prossime al confine. I convenuti, oltre a contestare la domanda, avevano chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione dell'area già occupata da un fossato di scolo sul confine, poi prosciugato. Il Tribunale aveva rigettato la riconvenzionale di usucapione e accertato il confine secondo la linea naturale, senza statuire sulle domande di arretramento; la Corte d'Appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 950 c.c. perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulle conclusioni della CTU senza verificare i titoli di proprietà; con il secondo motivo, nullità della sentenza e violazione dei principi sull'onere e valutazione della prova, sempre per avere recepito una consulenza tecnica svolta senza riferimento ai titoli; con il terzo motivo, omesso esame di un fatto storico relativo a piantumazioni a distanza irregolare dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati e connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nell'azione di regolamento di confini, il giudice deve partire dall'esame dei titoli di acquisto delle parti; solo se tali titoli sono mancanti o insufficienti può ricorrere ad altri mezzi di prova e, in via sussidiaria, alle mappe catastali o ad altri elementi tecnici. Poiché la decisione impugnata aveva recepito la CTU basata su aerofotogrammetrie, elaborati grafici, mappa catastale e testimonianze, senza indicare alcuna valutazione dei titoli, la motivazione è stata ritenuta erronea.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nell'azione di regolamento di confini il giudice del merito deve prima esaminare i titoli di proprietà; solo se questi non consentono di individuare il confine può fare ricorso ad altri mezzi di prova e, in subordine, ai dati catastali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale in tema di confini.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione dei principi sull'onere e sulla valutazione della prova e la conseguente nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, i titoli di acquisto costituiscono la base primaria e necessaria dell'accertamento giudiziale della linea di confine tra fondi limitrofi.
- L'utilizzo di prove tecniche, rilievi catastali, aerofotogrammetrie o testimonianze è solo sussidiario e presuppone la mancanza o insufficienza di indicazioni ricavabili dai titoli di provenienza.
- È viziata la decisione che individui il confine recependo una CTU priva di riferimento ai titoli di proprietà, senza verificare se questi consentano già la delimitazione del confine.
- Quando il capo principale sulla determinazione del confine viene cassato, resta assorbita la censura relativa alle conseguenze accessorie, come l'eventuale violazione delle distanze da costruzioni o piantumazioni.
- In tema di riparto probatorio nel regolamento di confini, i dati catastali hanno valore meramente sussidiario e non possono sostituire l'esame dei titoli se questi sono idonei a chiarire la situazione.
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