Ordinanza n. 990/2026 - Palermo, Sezione 3
per la correzione di sentenza n-OMISSIS-, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 296 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio-inadempimento relativo alla richiesta di predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune di Palermo e dell'ASP di Palermo, formatosi su un'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato nell'interesse del minore con disabilità. In particolare, è stata dedotta l'omessa indicazione, nel dispositivo, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario non costituisca un vizio della decisione, ma un'omissione suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza, dopo la condanna solidale delle amministrazioni resistenti al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori di legge, con l'inciso: «con distrazione in favore del difensore patrocinante, avvocato Giuseppe Impiduglia, dichiaratosi antistatario». Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il provvedimento contiene inoltre l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
non di vizio della decisione, ma di omissione suscettibile di correzione
L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando richiesta, è qualificata come omissione correggibile e non come vizio della decisione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla Segreteria, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di correzione, l'effettuazione delle annotazioni relative alla correzione del provvedimento.
art. 14 l. 328/2000
È richiamato quale base normativa della richiesta amministrativa di predisposizione di un progetto individualizzato nell'interesse della persona con disabilità.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una pronuncia, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, ove la relativa richiesta risulti già formulata, costituisce un'omissione materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., e non un vizio della decisione.
- L'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale comporta l'ordine alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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