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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento notificato il 09.04.2025, n. Fasc. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Firenze ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 142/2015, per asserita disponibilità di “mezzi economici sufficienti”; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti conosciuto dal Ricorrente;

Giustizia amministrativa202501681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per asserita disponibilità di mezzi economici sufficienti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato le misure di accoglienza sulla base di un reddito dichiarato per il 2024 pari a 11.146 euro, superiore all’importo dell’assegno sociale, deducendo quattro ordini di censure: illogicità e violazione del diritto di difesa per l’omessa considerazione delle osservazioni e della documentazione trasmesse in sede procedimentale; erroneità dei presupposti di fatto, poiché le risultanze formali relative a buste paga, dati INPS, comunicazioni UNILAV e certificazione unica non avrebbero rappresentato gli importi effettivamente percepiti; violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015, in quanto la revoca avrebbe richiesto una valutazione individuale, proporzionata e attuale della stabilità e continuità delle risorse; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sproporzione e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Il ricorrente ha prodotto documentazione bancaria e ha dedotto che le somme realmente percepite erano inferiori alla soglia dell’assegno sociale e che il lavoro aveva carattere intermittente e irregolare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto che la revoca prevista dall’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 non sia automatica né vincolata dal mero superamento formale della soglia dell’assegno sociale, ma presupponga una valutazione discrezionale, individuale, obiettiva, imparziale e proporzionata della complessiva situazione del richiedente. L’amministrazione deve verificare l’effettiva percezione delle somme, la loro consistenza, stabilità e prevedibile continuità, nonché l’attualità della capacità del richiedente di provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali e di mantenere un tenore di vita dignitoso. Nel caso concreto la Prefettura si era limitata a valorizzare rapporti lavorativi risultanti dalle banche dati, dati UNILAV e certificazione unica, senza accertare le somme realmente percepite né la durata e stabilità del rapporto. Il giudice ha inoltre rilevato che l’amministrazione aveva erroneamente affermato di non aver ricevuto osservazioni, mentre dagli atti risultava l’invio, tramite la struttura di accoglienza, di una PEC contenente deduzioni sulla natura intermittente del lavoro e sull’esiguità del reddito. Le risultanze UNILAV indicavano dati previsionali o contrattuali e non erano sufficienti, da sole, a dimostrare il reddito effettivamente conseguito. Le spese sono state compensate per la peculiarità e l’incertezza interpretativa della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti

    La disposizione attribuisce al prefetto un potere discrezionale di revoca con effetti ex nunc, esercitabile solo dopo una valutazione complessiva, individuale e attuale della sufficienza, stabilità e continuità delle risorse economiche del richiedente.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente [...] e sono motivate

    La revoca deve essere individualizzata, proporzionata e adeguatamente motivata, con considerazione della situazione concreta del richiedente.

  • art. 17, paragrafi 1-4, direttiva 2013/33/UE

    Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali d'accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale

    La sufficienza dei mezzi economici va valutata in rapporto alla capacità effettiva di garantire il sostentamento e un’adeguata qualità della vita; la disponibilità di risorse può rilevare solo se effettiva e riferita a un ragionevole lasso di tempo.

  • art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE

    Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza [...] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate [...] tenendo conto del principio di proporzionalità

    La revoca deve essere fondata sulla situazione particolare dell’interessato e non può determinare, in concreto, una situazione di estrema deprivazione materiale incompatibile con la dignità umana.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

    La revoca delle misure di accoglienza non può essere disposta quando esponga il richiedente al rischio attuale di non poter soddisfare i bisogni essenziali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 non è automatica in presenza del mero superamento formale dell’importo annuo dell’assegno sociale, ma richiede una valutazione discrezionale, individuale, proporzionata e attuale della complessiva situazione economica e personale del richiedente.
  • Per giustificare la revoca dell’accoglienza, i mezzi economici devono essere effettivamente percepiti, sufficienti a garantire autonomamente un tenore di vita dignitoso e caratterizzati da stabilità o prevedibile continuità per un ragionevole lasso di tempo, comunque riferibile almeno all’arco temporale minimo individuato dall’amministrazione e dalla giurisprudenza.
  • Le comunicazioni UNILAV e le certificazioni rilasciate dal datore di lavoro possono costituire elementi istruttori, ma non dimostrano da sole la disponibilità effettiva del reddito quando riportano importi previsti o formalmente dichiarati; l’amministrazione deve verificare i periodi di lavoro effettivo e le somme realmente percepite.
  • L’amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione presentate dal richiedente nel procedimento di revoca e motivare sulle ragioni della loro eventuale non rilevanza; l’omessa considerazione di elementi relativi all’intermittenza del lavoro e all’effettivo ammontare delle entrate vizia il provvedimento.
  • La soglia dell’assegno sociale costituisce un parametro di orientamento e uniformità della valutazione amministrativa, ma non trasforma in vincolato il potere di revoca né esonera l’amministrazione dall’accertamento concreto del rischio che il richiedente resti privo dei mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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