Cassazione Civile, Ordinanza n. 02492/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, con indicazione che il maggior reddito accertato rilevava anche ai fini IRPEF e contributivi dei soci. L'atto fu notificato sia alla società sia ai soci, che lo impugnarono separatamente. Nel giudizio qui definito, la socia ricorrente aveva impugnato il rigetto in appello della propria opposizione e dedotto cinque motivi di ricorso; dalla narrazione emerge anche l'eccezione di violazione del litisconsorzio tra società e soci, rigettata dal giudice di merito. In prossimità dell'adunanza la ricorrente ha depositato documentazione attestante che la società aveva definito la controversia con procedura agevolata ai sensi del d.l. n. 50/2017, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi verificato se la definizione agevolata della controversia della società producesse effetti automatici nei confronti del socio e se la pretesa tributaria posta a base del giudizio fosse ormai venuta meno.
La decisione
La Corte ha rilevato, in via pregiudiziale, che la definizione agevolata della controversia da parte della società di persone non si estende automaticamente ai soci, perché la pretesa tributaria si articola in distinti avvisi diretti a soggetti diversi e ciascun socio deve presentare autonoma istanza per avvalersi del beneficio. Tuttavia, nel caso concreto, è emerso dagli atti che la definizione agevolata perfezionata riguardava proprio l'avviso di accertamento originario notificato alla società, che costituiva il presupposto della pretesa anche verso i soci; la pretesa tributaria si è quindi novata nell'importo dovuto per effetto della procedura agevolata, con pagamento della prima rata. La Corte ha perciò dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non in caso di estinzione.
Norme richiamate
d.l. n. 50/2017
La procedura di definizione agevolata, una volta ritualmente perfezionata con il pagamento della prima rata, comporta il venir meno della pretesa tributaria originaria, che si considera novata nell'importo dovuto secondo la definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, poiché la norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione ed è prevista per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale perfezionata dalla società non produce automaticamente effetti nei confronti dei soci destinatari di distinti avvisi di accertamento; il socio che voglia beneficiare della definizione deve attivarsi autonomamente, perché la soggettività fiscale del socio è distinta da quella dell'ente.
- Se la definizione agevolata riguarda proprio l'atto impositivo presupposto che sorregge anche la pretesa verso i soci, la pretesa tributaria originaria viene meno o si trasforma nell'importo dovuto in base alla procedura definita, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla norma e non può essere esteso al giudizio estinto, trattandosi di disciplina sanzionatoria/eccezionale di stretta interpretazione.
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