Sentenza n. 3822/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso principale, per l’annullamento: - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2025 con la quale la GESAC s.p.a. ha ribandito la procedura di affidamento della fornitura in opera e manutenzione denominata "upgrade degli apparati screening bagagli a mano EDS-CB C3 CIG B8AFB8EF0A”; - del bando di gara relativo alla “Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano CIG B8AFB8EF0A)”, pubblicato in data 17.10.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e o consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Italarms s.r.l. il 26 gennaio 2026, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. ACQ/1024/AC/PB in data 18.12.2025 con la quale la GESAC ha comunicato di aver aggiudicato al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. la procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata “Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno” - CIG B8AFB8EF0, e del relativo provvedimento di aggiudicazione a favore del predetto R.T.I.; - del verbale della Commissione giudicatrice di apertura delle offerte e assegnazione dei punteggi in data 12.12.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché degli atti già impugnati con il ricorso principale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cassioli s.r.l. il 19\2\2026, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. ACQ/1024/AC/PB in data 18.12.2025 con la quale la GESAC ha comunicato di aver aggiudicato la procedura per la fornitura in opera e manutenzione denominata “Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno” - CIG B8AFB8EF0, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale nella quale la Italarms s.r.l. è stata collocata al secondo posto della procedura, mediante l’assegnazione di 76,145 punti; - dei verbali della Commissione giudicatrice di apertura delle offerte e assegnazione dei punteggi, relativamente al punteggio attribuito alla Italarms s.r.l., con particolare riguardo al verbale delle sedute del 1°.12.2025 e del 12.12.2025, nonché ai punteggi attribuiti alla Italarms in conseguenza del contratto di avvalimento tra la Italarms s.r.l. e la Rapiscan System Limited; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali rispetto a quelli sopra indicati, anche non conosciuti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Smiths Detection Italia s.r.l. il 24\2\2026, per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione adottato in data 18 dicembre 2025 con il quale la Gesac ha disposto l’aggiudicazione della procedura denominata “upgrade degli apparati screening bagagli a mano EDS-CB C3” (CIG: B8AFB8EF0A), bandita nel 2025 per “la fornitura, l’installazione, il servizio di manutenzione e l’assistenza tecnica, compresa la gestione dei ricambi, di apparati radiogeni per il controllo di sicurezza dei bagagli da cabina di tipo EDS-CB certificate C3”, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale nella quale la soc. Italarms è stata collocata al secondo posto; - dei verbali di tutte le sedute di gara, sia di quelle pubbliche, che di quelle riservate, e in particolare, del verbale del 1° dicembre 2025, nella parte in cui la Gesac, con riferimento al criterio discrezionale “a) “Lavori Similari” – Punteggio max 10 punti – relazione di MAX 2 facciate A4”, ha attribuito un punteggio pari a 6,190 all’offerta tecnica di Italarms; - dei verbali di tutte le sedute di gara, sia di quelle pubbliche, che di quelle riservate, e in particolare, del verbale del 12 dicembre 2025, nella parte in cui il Seggio di gara ha deciso di procedere all’apertura della busta digitale ed all’esame delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa unicamente del primo classificato, RTI Smiths, e non anche del secondo classificato, Italarms; - di tutti gli atti componenti la lex specialis e, in particolare, degli artt. 20 e 22 del disciplinare di gara, laddove interpretati nel senso di consentire alla Stazione Appaltante di omettere la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissione della seconda classificata Italarms, nonché dei concorrenti classificati in posizione successiva; - del bando tipo A.N.A.C. n. 1/2023 e di ogni sua successiva modificazione, laddove lo stesso dovesse legittimare la scelta della Gesac di prevedere la possibilità di omettere la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissione della seconda classificata, nella specie la soc. Italarms; - del chiarimento n. 13 reso dalla Gesac in merito alla domanda di un operatore economico in merito all’applicazione o meno dei criteri premiali inerenti alla cybersicurezza di cui all’art. 14 della legge 28 giugno 2024, n. 90; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova procedura aperta e successiva aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo concorrente per la fornitura, installazione, manutenzione e assistenza tecnica di apparati EDS-CB C3 presso gli aeroporti di Napoli e Salerno
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato dapprima la delibera e il bando della nuova gara, sostenendo che fossero illegittimi perché sostanzialmente identici alla precedente gara, revocata dopo l'apertura delle offerte. Ha dedotto contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione della segretezza delle offerte e della par condicio, nonché l'ipotetica previsione di un requisito tecnico o premiale relativo alla scansione di liquidi superiori a 100 ml, idoneo a favorire uno specifico concorrente. Con motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione, deducendo invalidità derivata, lacunosità dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, erronea attribuzione del punteggio massimo per la riduzione dei tempi di esecuzione e alterazione dell'oggetto contrattuale per la presunta già avvenuta esecuzione, da parte di terzi, di lavori inclusi nella prima fase del cronoprogramma. Le aggiudicatarie hanno proposto ricorsi incidentali escludenti, contestando la partecipazione della ricorrente principale e, in particolare, i punteggi assegnati alla sua offerta e l'omessa verifica dei requisiti della seconda classificata.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale infondatezza di quest'ultimo rendesse improcedibili i ricorsi incidentali escludenti. Ha respinto il ricorso introduttivo. Il motivo sulla contraddittorietà tra la precedente revoca e la nuova gara è stato ritenuto, in parte, privo di interesse, poiché la legittimità della revoca era stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato e l'annullamento della nuova gara avrebbe impedito alla ricorrente di parteciparvi; comunque, il motivo è stato ritenuto infondato, poiché la nuova procedura presentava differenze rilevanti, relative alla velocità del nastro, alle dimensioni delle vaschette e all'estensione opzionale allo scalo di Salerno. Sono state respinte anche le censure sulla segretezza delle offerte: la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione e la successiva indizione di una procedura autonoma non determinano, di per sé, una lesione della concorrenza, potendo gli operatori modificare le proprie offerte nella nuova gara; inoltre, era stata disvelata soltanto l'offerta economica e non quella tecnica. La censura sul requisito relativo ai liquidi superiori a 100 ml è stata dichiarata inammissibile perché generica e ipotetica, oltre che non supportata dalla prova di un effettivo vantaggio concorrenziale. I motivi aggiunti sono stati respinti: l'invalidità derivata è infondata per l'infondatezza dei motivi principali; le asserite lacune dell'offerta dell'aggiudicatario non erano dimostrate e, comunque, le prescrizioni tecniche minime del capitolato eterointegrano il contratto, sicché la mancata riproduzione testuale di ogni dettaglio non comporta automaticamente l'esclusione; la valutazione sulla sostenibilità della riduzione dei tempi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, non viziato da illogicità manifesta o travisamento, anche considerando l'organizzazione e le scorte del raggruppamento; infine, non è stata provata l'identità tra il cantiere rilevato in aeroporto e le attività comprese nella prima fase dell'appalto, né la rilevanza economica dell'eventuale rimozione già eseguita. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicazione è stata ritenuta legittima senza necessità di esaminare le doglianze escludenti. Spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Disciplina processuale applicata al rito relativo alla procedura di affidamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune misure urgenti di sicurezza aerea relative ai dispositivi per lo screening di sicurezza di liquidi, aerosol e gel
Sopravvenienza normativa posta a fondamento della precedente revoca della gara; la legittimità della revoca è stata definitivamente accertata in altro giudizio.
art. 14 l. 28 giugno 2024, n. 90
Richiamato nell'ambito del ricorso incidentale in relazione ai criteri premiali sulla cybersicurezza, senza costituire norma decisiva per la definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando una gara viene revocata prima dell'aggiudicazione e l'amministrazione indice successivamente una nuova procedura autonoma, la riapertura della competizione non viola di per sé i principi di concorrenza e segretezza delle offerte, poiché gli operatori possono formulare offerte nuove e diverse; l'eventuale conoscenza della sola offerta economica della precedente procedura non determina automaticamente un'asimmetria informativa lesiva della par condicio.
- L'indizione di una nuova gara successiva alla revoca di una precedente non è contraddittoria se la nuova procedura presenta differenze sostanziali nell'oggetto o nelle prestazioni richieste, anche con riguardo ai parametri tecnici e all'ampliamento dell'ambito territoriale dell'appalto.
- Una censura prospettata in termini meramente ipotetici, fondata su un requisito tecnico o premiale non previsto dalla lex specialis e non concretamente applicato dalla stazione appaltante, è inammissibile per genericità e carenza di interesse; il concorrente deve inoltre dimostrare l'effettivo vantaggio concorrenziale che ne sarebbe derivato.
- Le prescrizioni tecniche e prestazionali minime del capitolato eterointegrano il regolamento contrattuale e vincolano l'aggiudicatario in fase esecutiva. La mancata riproduzione nell'offerta di ogni singolo dettaglio descrittivo non comporta automaticamente l'esclusione, salvo che la lex specialis preveda espressamente tale sanzione o che l'omissione impedisca la comprensione e la valutazione dell'offerta.
- La valutazione della sostenibilità dei tempi di esecuzione e delle riduzioni temporali offerte rientra nella discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice ed è sindacabile solo in presenza di macroscopici vizi logici, travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
- Nel rito degli appalti, ove il ricorso principale contro l'aggiudicazione sia respinto nel merito, il ricorso incidentale escludente dell'aggiudicatario diviene improcedibile per carenza di interesse, non residuando un'utilità concreta nell'ottenere l'esclusione del ricorrente principale.
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