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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova pratica a quiz e conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, contestando la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario a risposta multipla. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta considerata corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lei indicata. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione per il quesito n. 6, anche la risposta prescelta dalla ricorrente fosse corretta, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati. Nel corso del giudizio, l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti e ha prodotto il verbale del 16 marzo 2026, con cui la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita, rideterminando la graduatoria. La ricorrente, così ammessa alla prova orale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame compiuto dalla commissione e la conseguente rideterminazione del punteggio avessero integralmente soddisfatto l'interesse azionato. La ricorrente ha infatti raggiunto un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità, poiché l'interesse era stato integralmente soddisfatto dall'amministrazione mediante l'ammissione all'orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro per compensi professionali, oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato se versato. La parziale compensazione è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame dell'ASL, dalla specificità tecnica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di riammissione o rettifica del punteggio, ma non oggetto di autonoma decisione per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Richiamato quale parametro della censura subordinata sulle modalità di correzione e svolgimento della prova; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale: 14 punti

    La soglia di 14 punti è stata utilizzata per verificare l'integrale soddisfazione dell'interesse della candidata all'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina gli atti contestati e adotta misure che attribuiscono al ricorrente il risultato sostanziale perseguito, con integrale soddisfazione dell'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa successiva al ricorso elimina concretamente la lesione dedotta e rende integralmente conseguito il bene della vita richiesto, anche mediante la rideterminazione del punteggio e l'ammissione a una fase successiva di una procedura concorsuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base delle questioni controverse e considerando anche la condotta processuale e amministrativa delle parti.
  • La serialità del contenzioso, il tempestivo riesame dell'amministrazione, la complessità tecnica delle questioni e la definizione anticipata in sede camerale possono giustificare la compensazione parziale delle spese, pur in presenza di soccombenza virtuale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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