Sentenza n. 255/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Segretario Generale del comune di Fossombrone n. 12 del 25.11.2025, avente a oggetto l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci relativi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore di ambito ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché la nomina della Dott.ssa Manuela Modesti quale vincitrice; -del verbale del Comitato dei Sindaci AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.7 del 19.11.2025; -- Della deliberazione della Giunta Regionale n. 1559 del 03.11.2025 avente ad oggetto: “DGR n.1670/2001, DGR n.2564/2001. Parere della Giunta regionale sulla proposta del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7 – Fossombrone per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Ambito; (DOC.3) - del verbale n. 2 del 24.09.2025 della commissione esaminatrice, del verbale n. 1 del 16.09.2025 della commissione esaminatrice; e in ogni caso tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci richiamati e approvati dalla suddetta determinazione, ad oggi anche non conosciuti, nella parte in cui ammettono, valutano e inseriscono la dott.ssa Manuela Modesti nella rosa dei candidati idonei nonostante l’assenza alla prima convocazione per la prova e lo svolgimento della stessa in sessione differita; -dell’avviso di convocazione del 24.09.2025 del Comune di Fossombrone a firma del Segretario Comunale e dell’avviso di convocazione del 19.11.2025 del Comune di Fossombrone a firma del Segretario Comunale - dell’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione Coordinatore di Ambito. costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) a firma del Segretario Generale del Comune di Fossombrone; - del provvedimento di riapertura dei termini del citato avviso di selezione in data 15.07.2025 e ogni altro atto presupposto o connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, dell'incarico di Coordinatore di ambito e nomina della candidata risultata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Segretario Generale del Comune di Fossombrone che approvava i verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci e nominava la vincitrice dell'incarico di Coordinatore di ambito, oltre agli atti presupposti della procedura, inclusi l'avviso di selezione, la riapertura dei termini, gli avvisi di convocazione e i verbali della Commissione. Ha dedotto sei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'ammissione, la valutazione e l'inserimento della candidata vincitrice nella rosa degli idonei nonostante l'assenza alla prima convocazione e lo svolgimento della prova in sessione differita. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura riguardava il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 TUEL e non un concorso pubblico; un'altra concorrente è intervenuta ad adiuvandum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative alle modalità di svolgimento della selezione. Richiamando un proprio precedente e la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che le controversie concernenti la selezione per il conferimento di incarichi direttivi a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUEL spettino, di regola, al giudice ordinario. La procedura non presenta i requisiti propri del concorso pubblico, poiché non è diretta a una selezione comparativa fondata su prove o titoli valutati secondo criteri predeterminati e conclusa da una graduatoria, ma all'individuazione, tra soggetti professionalmente idonei, del profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione, secondo una scelta connotata da carattere fiduciario. Gli atti relativi al conferimento dell'incarico sono quindi qualificati come determinazioni negoziali o atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato. La giurisdizione amministrativa potrebbe radicarsi soltanto qualora fosse contestato in radice l'esercizio del potere discrezionale di ricercare all'esterno professionalità idonee, con coinvolgimento di profili discrezionali propri dell'organizzazione amministrativa; tale situazione non ricorreva, poiché le contestazioni riguardavano esclusivamente le modalità della procedura. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000
La procedura per il conferimento di incarichi direttivi a tempo determinato prevista dalla disposizione non costituisce, di regola, un concorso pubblico, ma una selezione di soggetti professionalmente idonei finalizzata a una scelta connotata da fiduciarietà.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali spettano, salvo le ipotesi proprie delle procedure concorsuali o dell'esercizio di poteri amministrativi organizzativi, al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini di legge, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUEL appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, perché tali procedure non sono concorsi pubblici in senso proprio e la scelta finale ha carattere fiduciario tra soggetti previamente ritenuti professionalmente idonei.
- La procedura ex art. 110 TUEL si distingue dal concorso pubblico quando non comporta una selezione comparativa basata su titoli o prove valutati secondo criteri predeterminati, con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria finale, ma mira a individuare il profilo professionale più rispondente alle esigenze dell'amministrazione.
- Gli atti concernenti il conferimento o la revoca di incarichi direttivi o dirigenziali, quando attengono alla gestione del rapporto di lavoro, sono qualificabili come determinazioni negoziali adottate dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato e sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
- La natura paraconcorsuale della procedura prevista dall'art. 110 TUEL non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa: se le contestazioni riguardano esclusivamente le modalità di ammissione, valutazione o svolgimento della selezione, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa può radicarsi quando la controversia investe in radice l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di ricercare all'esterno professionalità idonee per il conferimento dell'incarico, coinvolgendo profili propri dell'organizzazione amministrativa e dell'esercizio di poteri autoritativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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