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Sentenza

Sentenza n. 16/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della valutazione dell’esito della prova scritta e della conseguente esclusione del ricorrente dalla prova orale e di ogni atto antecedente successivo o comunque connesso nell'ambito della procedura del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale dirigente scolastico di cui al d.m. n. 194 del 13 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202500128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione negativa della prova scritta e conseguente esclusione dalla prova orale nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale dirigente scolastico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la valutazione dell'esito della prova scritta e la conseguente esclusione dalla prova orale, nonché gli atti antecedenti, successivi e connessi della procedura concorsuale disciplinata dal d.m. n. 194 del 13 ottobre 2022. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione congiunta con la quale ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua decisione. Il Ministero ha concordato sulla compensazione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può decidere nel merito quando, prima della spedizione della causa in decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di lite sono state compensate, in conformità all'accordo tra le parti e in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente prima della definizione della causa, impone la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nel contesto della definizione del giudizio a seguito della dichiarazione della parte ricorrente.

  • d.m. n. 194 del 13 ottobre 2022

    Disciplina il concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale dirigente scolastico, oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e non può esaminarne il merito.
  • Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo, una volta instaurato, resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione sostanziale in assenza dell'interesse attuale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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