Cassazione Civile, Ordinanza n. 18181/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a terreni agricoli. Il contribuente aveva sostenuto davanti ai giudici di merito di avere diritto all'esenzione/agevolazione perché esercente attività agricola prevalente rispetto a un'attività commerciale. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente valorizzando: l'attività agricola svolta prevalentemente nel corso dell'anno, l'iscrizione alla previdenza INPS agricola, il fatto che il contribuente dedicava almeno il 50% del tempo di lavoro all'attività agricola e ricavava da essa almeno il 50% del reddito globale di lavoro, nonché la prevalenza del reddito agrario e dominicale rispetto al reddito commerciale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'IMU e sul reddito agrario, perché la CTR avrebbe erroneamente considerato, ai fini della prevalenza reddituale, non solo il reddito agrario ma anche il reddito dominicale. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il reddito "tipico" del coltivatore comprende sia reddito agrario sia reddito dominicale e che, ai fini dell'agevolazione IMU per i terreni agricoli, rilevano l'iscrizione alla previdenza agricola e la conduzione effettiva dei terreni; inoltre la norma interpretativa del 2020 esclude che la qualità di pensionato sia di per sé ostativa se permane l'iscrizione alla gestione agricola e la conduzione dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto il trattamento agevolativo per i terreni agricoli, ritenendo corretto considerare, nel confronto con altre fonti di reddito, sia il reddito agrario sia quello dominicale. La Corte ha inoltre richiamato l'interpretazione autentica in materia di IMU introdotta nel 2020, secondo cui anche i pensionati che continuano a svolgere attività agricola e mantengono l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ai fini del beneficio fiscale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201/2011
richiamato dal ricorrente come base normativa dell'IMU, ma la censura è stata respinta perché infondata alla luce della disciplina agevolativa per i terreni agricoli
artt. 25, 27 e 32 d.P.R. n. 917/1986
richiamati per distinguere il reddito fondiario, dominicale e agrario; la Corte precisa che il reddito dominicale è distinto dal reddito agrario ma, nel reddito tipico del coltivatore, vanno considerati entrambi
art. 9 d.lgs. n. 504/1992
prevede l'agevolazione fiscale per i terreni agricoli posseduti dai soggetti qualificati, subordinata ai requisiti soggettivi e alla conduzione effettiva dei terreni
art. 58 d.lgs. n. 446/1997
l'iscrizione negli elenchi rileva come prova della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e degli obblighi assicurativi connessi
art. 11 l. n. 9/1963
gli appositi elenchi sono richiamati come indice della qualifica agricola del possessore
art. 78-bis d.l. n. 104/2020
norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente; ai fini IMU i pensionati che continuano a svolgere attività agricola e mantengono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
art. 1, comma 2, l. n. 212/2000
richiamato come parametro per le norme di interpretazione autentica in materia tributaria
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
citato a supporto dell'idea che il reddito agrario e dominicale possano essere considerati nella valutazione della capacità reddituale del contribuente
d.m. 21 luglio 1983
richiamato insieme all'art. 38 d.P.R. 600/1973 per la rettifica sintetica del reddito
art. 44 Cost.
evocato dalla Corte costituzionale quale fondamento della finalità di razionale sfruttamento del suolo e di incentivazione dell'attività agricola
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
menzionato dal ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per i terreni agricoli è subordinata non solo alla qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, ma anche alla prova autonoma della conduzione effettiva dei terreni da parte del contribuente che invoca il beneficio.
- Ai fini della verifica della prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito, il reddito del coltivatore va considerato unitariamente, includendo sia il reddito agrario sia il reddito dominicale, poiché entrambi costituiscono componenti del reddito tipico legato al fondo.
- L'iscrizione negli appositi elenchi o nella gestione previdenziale agricola è elemento idoneo a dimostrare la qualifica agricola e gli obblighi assicurativi, ma non esaurisce di per sé la verifica della conduzione dei terreni quando questa sia richiesta dalla disciplina agevolativa.
- La finalità della disciplina agevolativa in materia di terreni agricoli è incentivare la coltivazione della terra e il razionale sfruttamento del suolo, alleggerendo il carico tributario di chi trae dal lavoro agricolo la propria fonte di reddito prevalente.
- La qualità di pensionato non è, di per sé, ostativa al trattamento agevolativo IMU per i terreni agricoli quando il soggetto continui a svolgere attività agricola e mantenga l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola, secondo la norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte.
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