Sentenza n. 681/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del verbale di scrutinio n. -OMISSIS- del Consiglio di Classe – -OMISSIS- Liceo Economico Sociale - Liceo Statale Regina Margherita di Torino - di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva (II anno scolastico);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio recante la non ammissione alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, studentessa del primo anno di un liceo economico-sociale e affetta da disturbi specifici dell'apprendimento certificati dall'ASL, ha impugnato la non ammissione alla classe successiva. La bocciatura era stata determinata da insufficienze in cinque materie, ma le censure riguardavano soltanto diritto ed economia, scienze umane e spagnolo. In primo luogo, è stata contestata l'erroneità del piano didattico personalizzato, benché concordato e sottoscritto dai genitori, per il mancato riconoscimento di tempi aggiuntivi, la mancata riduzione delle consegne e l'utilizzo di test a risposta multipla, ritenuti non adeguati agli studenti con DSA. La ricorrente ha dedotto che tali modalità avrebbero inciso sul rendimento e che la valutazione finale non avrebbe considerato il complessivo percorso scolastico. In secondo luogo, ha contestato i criteri valutativi, sostenendo che le griglie per le prove scritte contenessero, oltre agli indicatori di conoscenza, comprensione e interpretazione, anche l'indicatore dell'argomentazione, ritenuto non conforme alle esigenze degli studenti con DSA. In terzo luogo, limitatamente a scienze umane, ha dedotto l'erroneità della valutazione finale, sostenendo che il docente avrebbe dovuto arrotondare per eccesso la media risultante dai voti 7, 5,85 e 4, pari a 5,6, anziché arrotondarla per difetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al piano didattico personalizzato, ai criteri di valutazione e all'arrotondamento del voto. La decisione cautelare del 7 settembre 2022, con cui era stata respinta la sospensione per difetto del fumus boni iuris, non era stata impugnata, ma il giudizio è stato definito sulla base della sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha dichiarato il 20 marzo 2026 di non avere più interesse alla decisione nel merito; inoltre, era trascorso un ampio periodo, dall'anno scolastico 2021/2022 a quello 2025/2026, tale da rendere non più attuale l'interesse all'annullamento della non ammissione. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la definizione in rito e la limitata attività difensiva dell'amministrazione, costituitasi formalmente e depositando documentazione senza assumere una posizione sostanziale sulla controversia.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e resa evidente anche dal decorso del tempo, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato
La disposizione è richiamata quale base processuale per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la minore età.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
articolo 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dal venir meno dell'attualità dell'utilità conseguibile mediante l'annullamento dell'atto impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Il decorso di più anni rispetto all'anno scolastico cui si riferisce il provvedimento di non ammissione può rendere non più attuale l'interesse all'annullamento, specie quando la parte abbia espressamente dichiarato di non voler proseguire nel giudizio.
- Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito contro l'atto amministrativo non devono essere esaminate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio si chiude in rito e l'amministrazione abbia svolto un'attività difensiva meramente formale o limitata al deposito della documentazione.
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