Sentenza n. 5749/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale comportamento amministrativo ha determinato il superamento della situazione di inerzia contestata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l’oggetto della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare l’istanza cui è finalizzato il procedimento integra pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando determina l’effettiva attivazione del procedimento amministrativo; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia anteriore al ricorso e dalla tempestiva attivazione dell’Amministrazione, valutata anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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