Ordinanza n. 11165/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso volto alla declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura di rilascio di un visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risulta previamente impugnato l'atto presupposto costituito dalla revoca del nulla osta intervenuta il 12 novembre 2024. Il contraddittorio è stato quindi riaperto limitatamente a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Rilevata d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di inammissibilità derivante dalla mancata previa impugnazione della revoca del nulla osta del 12 novembre 2024, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Non è indicata una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie limitatamente a tale questione, prima di definire il giudizio.
- Un ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può presentare seri dubbi di ammissibilità quando il comportamento contestato sia collegato a un atto presupposto lesivo, come la revoca di un nulla osta, che il ricorrente non abbia previamente impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1331/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1415/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1164/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 3402/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 11148/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →