Cassazione Civile, Ordinanza n. 05508/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto intercorso con una azienda sanitaria locale tra il 2005 e il 2018, formalmente articolato in contratti di lavoro autonomo ma, secondo la ricorrente, sostanzialmente subordinato. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'anzianità maturata, la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, le differenze retributive secondo il CCNL di settore e il risarcimento dei danni morali. Il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competenti altri fori del lavoro, e ha condannato la ricorrente alle spese. Con cinque motivi di regolamento di competenza la ricorrente ha contestato: 1) che l'eccezione/rilievo d'ufficio di incompetenza fosse stato formulato oltre la prima udienza rilevante ex artt. 428 e 420 c.p.c.; 2) che il giudice avesse fatto improprio riferimento alla residenza della lavoratrice, mentre il foro va determinato in base alla disciplina sostanziale invocata; 3) che il rapporto non fosse sorto nella sede indicata dal giudice, ma nella sede della ASL ove erano concentrati i poteri direttivi e amministrativi; 4) che fosse erroneo valorizzare la cessazione del rapporto nel 2018, poiché il termine rilevante non è la cessazione del rapporto ma quella dell'azienda o dipendenza; 5) che la condanna alle spese fosse illegittima, poiché non prevista come sanzione per la mancata adesione alla tesi sull'incompetenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tardivo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale. Ha richiamato il principio per cui, nel rito del lavoro, l'incompetenza territoriale deve essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, salvo che la prima udienza sia stata dedicata solo ad attività preliminari necessariamente propedeutiche alla decisione sulla competenza e quindi rinviata per completarle; nel caso concreto, però, la prima udienza era già stata celebrata e le attività scritte erano state svolte, sicché non ricorreva l'ipotesi eccezionale. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la Corte ha assorbito gli altri motivi, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e ha disposto la riassunzione della causa davanti a quel giudice nel termine di legge, rimettendo a decisione definitiva la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
I fori speciali del lavoro devono essere individuati secondo i criteri previsti dalla norma, che operano in modo alternativo e concorrente; nelle controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rileva il foro dell'ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
art. 420 c.p.c.
L'udienza ivi richiamata, ai fini del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale nel rito del lavoro, va intesa come prima udienza in senso cronologico, salvo il caso in cui sia stata svolta solo un'attività preliminare non ancora idonea alla delibazione della competenza.
art. 428 c.p.c.
L'incompetenza territoriale nel rito del lavoro può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c., secondo un criterio acceleratorio e restrittivo.
art. 38 c.p.c.
Il richiamo alla disciplina dell'incompetenza introdotta dalla riforma evidenzia che il rilievo officioso deve avvenire entro la prima udienza utile, in funzione di celerità del processo.
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 2, 3 e 4
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso denuncianti violazione di legge e nullità del procedimento nel regolamento di competenza.
art. 91 c.p.c.
È stata dedotta la illegittimità della condanna alle spese, poi rimessa alla decisione definitiva a seguito dell'accoglimento del motivo principale.
art. 127-ter c.p.c.
La trattazione scritta è stata utilizzata nel procedimento, incidendo sulla scansione delle udienze rilevanti ai fini del rilievo della competenza.
art. 415 c.p.c.
La prima udienza cronologica va individuata in relazione al decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale è soggetto a un termine particolarmente rigoroso: deve avvenire non oltre la prima udienza in senso cronologico, salvo che quella udienza sia stata destinata soltanto a incombenze preliminari non ancora idonee a consentire la decisione sulla competenza.
- La deroga che consente di considerare come "prima udienza" una successiva udienza opera solo quando la precedente sia stata usata per completare un'attività preliminare necessaria, come il tentativo di conciliazione non esaurito; se invece la prima udienza si è svolta e le parti hanno svolto le attività richieste, il rinvio per decisione non proroga il termine per il rilievo officioso.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro contro una pubblica amministrazione, i criteri dell'art. 413 c.p.c. si applicano in modo coerente con la causa petendi e non possono essere alterati da una qualificazione meramente formale del rapporto dedotto in giudizio.
- Quando il motivo di ricorso principale investe correttamente la tardività del rilievo di incompetenza, le ulteriori censure sulla corretta individuazione del foro e sulla regolazione delle spese restano assorbite.
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