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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23580/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi tre e giorni quindici di arresto per una violazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992. Con il ricorso ha dedotto due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 l. 689/1981. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima doglianza non si confrontava con una motivazione di appello ritenuta congrua e logicamente coerente nel negare il beneficio ex art. 62-bis c.p.; la seconda censura è stata considerata meramente reiterativa delle argomentazioni già prospettate in appello e già motivate come infondate, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità, perché la sentenza di appello aveva già fornito una motivazione logica e non viziata sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla mancata sostituzione della pena. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice o sanzionatoria oggetto della condanna confermata in appello, rispetto alla quale era stata rideterminata la pena dell'arresto.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione logica e non sindacabile in cassazione se immune da vizi.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    norma sulle pene sostitutive della pena detentiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la motivazione di appello che aveva escluso i presupposti per la sostituzione.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda la richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 3 Cassa delle ammende

    non citato come articolo, ma la sentenza applica la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità, richiamando la giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione del giudice di merito che, sul diniego delle attenuanti generiche, sia coerente, logica e ancorata alle emergenze processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza critica specifica degli argomenti del giudice di secondo grado, è inammissibile.
  • L'impugnazione penale ha natura di critica argomentata del provvedimento; la generica allegazione di carenze o illogicità motivazionali non basta se non si indica quali passaggi della decisione siano erronei o contraddittori.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive richiede la deduzione di specifici presupposti di fatto e di diritto: se la sentenza di merito li esclude con motivazione congrua, la censura che non si confronti con tale motivazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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