Cassazione Penale, Sentenza n. 4816/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduce: 1) erronea attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto" al Pieri; 2) illegittima utilizzazione della denuncia/querela resa da Canali Maurizio (poi deceduto) ai sensi degli artt. 63, 512 e 511 c.p.p.; 3) errata qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione anziché bancarotta preferenziale, sostenendo che i beni venduti erano originariamente di proprietà di una società della moglie e che parte del ricavato era servita a cancellare ipoteche e a soddisfare crediti della società dante causa, mentre il resto sarebbe confluito su conti riconducibili al Pieri.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici: 1) la qualifica di amministratore di fatto è stata correttamente desunta dalla motivazione della corte territoriale (procure ampie conferite al Pieri, operazioni compiute da lui con procura, trasferimenti a società della moglie, incasso diretto sul conto del Pieri); 2) l'utilizzazione della querela del Canali non era decisiva per l'imputazione, in quanto la responsabilità è fondata sulla relazione del curatore fallimentare e sugli esiti delle indagini, inoltre il decesso del querelante non impedisce necessariamente l'utilizzabilità della querela; 3) la qualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è corretta poiché le cessioni hanno determinato un depauperamento del patrimonio sociale senza utile per la società, e l'onere di dimostrare la destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali non è stato assolto dall'imputato. Per queste ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 63 c.p.p.
Riferito in tema di utilizzazione di dichiarazioni; la Corte ha valutato che l'accertamento non dipende esclusivamente dalla querela e che, quindi, l'eventuale problematicità della querela non inficia le risultanze probatorie complessive
art. 512 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla lettura della querela: la Corte ha ritenuto che, in caso di impossibilità oggettiva (es. decesso del querelante), la querela possa essere acquisita e utilizzata, purché le dichiarazioni siano valutate con particolare attenzione e non costituiscano base "esclusiva o significativa" della condanna senza contraddittorio
art. 511, co. 4, c.p.p.
Richiamato nell'ambito delle regole sulla lettura di atti/documenti in dibattimento; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'inammissibilità, l'eventuale censura sull'utilizzo della querela perché le prove residuali erano sufficienti
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p. (modificato dalla L. n.46/2006)
Richiamato per ricordare i limiti del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti né riesaminare il compendio probatorio con valutazioni alternative in sede di legittimità
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile/o infondato
art. 6 CEDU
Citato come parametro di garanzia del diritto al contraddittorio: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta morte del dichiarante non configura necessariamente violazione dell'art. 6 se le dichiarazioni non sono elemento esclusivo della condanna e sono valutate con particolare cura
Massime di principio
- Attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto": va considerata la concretA capacità di esercitare funzioni direttive e gestionali (procure, atti compiuti, controllo effettivo sulle operazioni societarie), anche se non sussiste una formale carica; elementi concreti e ripetuti (procure "ad negotia", compimento sistematico di operazioni patrimoniali) sono decisivi.
- Utilizzabilità di querela/decessi: la querela redatta da un soggetto poi deceduto può essere utilizzata ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se vi è impossibilità oggettiva; tuttavia, se la condanna si fondasse esclusivamente su tale querela si devono valutare i profili CEDU sul contraddittorio. In ogni caso, nel ricorso per cassazione chi deduce inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'espunzione sulla "prova di resistenza".
- Qualificazione del fatto (bancarotta fraudolenta patrimoniale vs preferenziale): si configura la bancarotta fraudolenta per distrazione quando le operazioni determinano un depauperamento del patrimonio sociale senza corrispettivo o senza utilità per la società, impedendo l'apprensione dei beni da parte degli organi fallimentari; spetta all'amministratore dimostrare che i beni/ricavi sono stati destinati alle esigenze sociali per escludere la distrazione.
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Suprema Corte non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per proporre una diversa ricostruzione probatoria; i motivi generici o meramente rivendicativi che non affrontano specificamente la motivazione del giudice del merito sono inammissibili.
- Rischio sanzionatorio per ricorsi infondati o generici: i ricorsi manifestamente inammissibili o temerari possono comportare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, le impugnazioni devono essere sostanziate e specifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4656/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4663/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4676/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4680/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →