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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37074/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reati connessi, deducendo: 1) vizio di violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998 (ossia uso di servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti o illegalmente detenuti), nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 63/2023; 2) vizio di violazione di legge rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3-bis dello stesso art. 12; 3) difetto di motivazione e insufficienza probatoria: il ricorrente era solo autista dipendente, non organizzatore o intermediario, i trasporti erano salubri e a prezzi non eccessivi, non esistono prove di corruzione alle dogane né di possesso/uso di documenti falsi, l'attività irregolare sarebbe stata occasionale e senza profitto personale significativo. Inoltre la difesa ha chiesto l'autorizzazione ad assentarsi dalla detenzione domiciliare per esigenze lavorative durante il pendere del ricorso in Cassazione (istanza ai sensi dell'art. 284 c.3 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che: la Corte d'Appello ha correttamente preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2023 che ha inciso sulla parte della lett. d) dell'art. 12, ma l'aggravante contestata è composita e ricorre ancora un elemento valido (numero dei concorrenti superiore a tre) che consente di conservarne gli effetti; è stato inoltre riconosciuto il comma 3-bis (più di cinque persone coinvolte). Quanto alla prova, la Cassazione ha ritenuto congrua e logicamente motivata la ricostruzione dei giudici di merito (uso del doppio passaporto, ingressi successivi dietro pagamento di somme alla frontiera, ruolo consapevole dell'imputato come autista e partecipante all'organizzazione, conoscenza dello sfruttamento dei trasportati), e ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità. La Corte ha altresì dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione domiciliare perché, durante il pendere del ricorso per cassazione, tale competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento di misura. Infine ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 81 cpv. e 110

    Norme richiamate per la partecipazione e concorso nel reato; la condanna è fondata sulla partecipazione concorrente ai delitti contestati

  • D.lgs. n. 286/1998, art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter lett. a) e b)

    L'art. 12 contiene più circostanze aggravanti: la Corte ha rilevato che, sebbene la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima parte della lett. d), la disposizione è composita e altri elementi (numero dei concorrenti >3 e il numero di persone >5) sussistono e giustificano l'aggravamento e il riconoscimento del 3-bis

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 63/2023

    Dichiarata l'illegittimità della parte della lett. d) dell'art. 12 che prevedeva l'aggravante per l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti; la Cassazione ha precisato che la declaratoria non travolge la fattispecie quando l'aggravante si compone di più elementi e altri elementi validi ricorrono

  • Codice di procedura penale, art. 279

    Stabilisce la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento a decidere sulle misure cautelari durante il pendere del ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta della difesa

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 91

    Richiamato insieme all'art. 279 per confermare che le istanze relative alle misure cautelari in corso di impugnazione spettano al giudice che ha emesso il provvedimento

  • Codice di procedura penale, art. 284, comma 3

    Norma relativa all'istanza difensiva depositata (autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione domiciliare); la Corte ha ritenuto la richiesta improcedibile in Cassazione e rimessa al giudice del provvedimento

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 44938/05/10/2021, Rv. 282337)

    Principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità; la Corte l'ha applicata per rigettare le censure sulla valutazione delle intercettazioni

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una parte di una aggravante non annulla automaticamente tutta la disposizione se la fattispecie aggravante è composta da più elementi: gli elementi residui validi possono mantenere l'aggravante ove ricorrano
  • Il ruolo di autista può integrare responsabilità penale partecipativa se emergono elementi di consapevolezza, ripetizione, organizzazione stabile e conoscenza dello sfruttamento o del meccanismo illecito (intercettazioni, relazioni con organizzatori, modalità operative)
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di fatto tipica del giudice di merito e Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
  • Durante il pendere del ricorso per Cassazione, le istanze relative a misure cautelari o autorizzazioni connesse alla restrizione sono di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento e non della Corte di Cassazione
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese processuali e può prevedere il pagamento di ammende/penali (es. Cassa delle ammende)

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