Cassazione Civile, Sentenza n. 10848/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento per presunta inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito. La ricorrente denunciava la mancata notifica, disconosceva le sottoscrizioni apposte alle relata e alle cartoline di ricevimento e contestava notifiche via PEC effettuate da indirizzo non inserito negli elenchi IPA. Chiedeva l'annullamento dell'intero debito e la declaratoria di prescrizione/decadenza dei crediti vantati dall'INAIL e posti in riscossione da ADER.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del necessario interesse ad agire. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e l'art. 12, co. 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal d.l. n.146/2021 conv. in l. n.215/2021), la Corte ha ritenuto che l'attore non ha dimostrato lo specifico interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella e che l'azione proposta (impugnazione dell'estratto di ruolo) non è ammessa in assenza di tale interesse. La decisione ricorda altresì i rimedi alternativi disponibili (impugnazione di atti prodromici all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, impugnazione di preavvisi di iscrizione ipotecaria o di fermo). Per la novità nomofilattica richiamata, le spese di giudizio sono compensate; viene inoltre disposta l'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis
La Corte interpreta la disposizione come norma che specifica e circoscrive l'interesse ad agire contro ruolo e cartella, applicabile anche ai processi pendenti; richiede la prova dello specifico pregiudizio per la sussistenza dell'interesse a promuovere l'azione.
Sentenza Cass. SSUU n. 26283 del 2022
Pronuncia nomofilattica che chiarisce l'applicabilità dell'art. 12, co. 4-bis ai processi pendenti, definisce i casi in cui l'invalida notificazione giustifica l'azione giudiziaria e indica i rimedi alternativi. Ha portata retroattiva ai processi in corso nella misura indicata.
Codice di procedura civile, artt. 112, 214, 215, 216
artt. 112, 214, 215, 216 c.p.c.
Gli artt. invocati concernono il principio del giudice naturale e l'onere di pronuncia su tutte le questioni; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla omessa pronuncia e sulla verifica delle sottoscrizioni perché la causa è stata decisa per carenza di interesse ad agire.
Codice di procedura civile, art. 617
Richiamato come rimedio idoneo per dedurre vizi di sequenza procedimentale relativi all'atto presupposto e da proporre tempestivamente entro il termine di venti giorni dal primo atto conoscibile.
D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 4
art. 80, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016
Usato per spiegare uno degli esempi di pregiudizio che giustificano l'interesse ad agire (possibile esclusione da procedure di appalto a causa dell'iscrizione a ruolo).
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis
Richiamato nella cornice normativa che delimita casi in cui la riscossione può arrecare pregiudizio verso rapporti con pubbliche amministrazioni e quindi giustificare l'interesse ad agire.
Codice di procedura civile, art. 372
Citato come strumento per la produzione documentale nel giudizio di legittimità: la prova dell'interesse può essere depositata fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale se necessario.
Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020 conv. l. n.176/2020
Norma richiamata per il deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero in rapporto al procedimento di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento utilizzato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, laddove previsto.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra il 'specifico interesse' alla tutela immediata rispetto alla cartella o al ruolo, come chiarito dall'art. 12, co. 4-bis DPR 602/1973 e dalla sentenza SSUU n. 26283/2022.
- In caso di notifica nulla o omessa della cartella, il rimedio ordinario non è automaticamente l'impugnazione dell'estratto di ruolo: vanno considerati i rimedi alternativi previsti (impugnazione di atti prodromici all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, impugnazione di preavvisi di iscrizione ipotecaria o di fermo).
- Il disconoscimento delle sottoscrizioni e delle relata richiede tempestività e specificità: disconoscimenti generici basati su copie o su mera dichiarazione spesso non sono sufficienti a imporre la verificazione o la produzione dell'originale da parte del concessionario.
- La contestazione di notifiche via PEC effettuate da indirizzi non presenti in elenchi ufficiali (IPA) è rilevante ma deve essere provata e inquadrata nelle fonti normative e giurisprudenziali; non determina automaticamente l'accoglimento dell'azione senza la prova dell'interesse.
- Se interviene una norma sopravvenuta che incide sull'interesse ad agire (es. art. 12, co. 4-bis), il relativo effetto può estendersi ai processi pendenti, con possibilità di deposito documentale fino all'udienza o di richiesta di rimessione in termini a seconda dei casi.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, occorre: documentare concretamente il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, valutare e tempestivamente esperire i rimedi esecutivi (art. 617 c.p.c.), e curare la prova delle irregolarità di notifica con deduzioni puntuali e documenti probatori.
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